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Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12b Finanziamento dello scambio di informazioni tra gli istituti di

previdenza e l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

1 Alla fine dell’anno civile il fondo di garanzia preleva un contributo a copertura delle spese che deve assumere per la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite presso ogni istituto di previdenza che presenta richieste all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS tramite l’Ufficio centrale del 2° pilastro.

2°Il fondo di garanzia indica separatamente le spese derivanti dallo scambio di informazioni.

Art. 12c Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Alla fine dell’anno civile il fondo di garanzia versa un contributo all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS a copertura delle spese che quest’ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l’utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell’Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 14 cpv. 1bis

1bis Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.

5. Ordinanza del 10 e del 22 giugno 201121 concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Art. 3 cpv. 3

3 Ogni iscrizione nell’elenco deve indicare il numero d’identificazione delle imprese, la denominazione e l’indirizzo dell’istituto, nonché la data della decisione relativa all’assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nell’elenco va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

Art. 6 cpv. 3

3 La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l’esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.

Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza

1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella

21 RS 831.435.1