Progetto
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti «%ASFF_YYYY_ID»
a. iscrizioni nel casellario giudiziale;
b. attestati di carenza di beni;
c. referenze di precedenti datori di lavoro.
3 Il competente organo di nomina valuta il rispetto delle prescrizioni a intervalli regolari, ma almeno ogni cinque anni.
Art. 132octiesRelazioni d’interesse
1 Le relazioni d’interesse delle persone di cui all’articolo 66a LAVS devono essere rilevate dal competente organo di nomina, documentate presso la cassa di compensazione e verificate annualmente.
2 La cassa di compensazione può pubblicare le relazioni d’interesse.
Titolo prima dell’art. 141sexies
Hquater. Sistema d’informazione per la trasmissione di moduli
Art. 141sexies
1 Il sistema d’informazione secondo l’articolo 71 capoverso 4bis LAVS consente agli assicurati di compilare elettronicamente i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 29 capoverso 2 LPGA.
2 L’UCC trasmette in modo automatizzato agli organi esecutivi competenti i moduli in forma strutturata e leggibile elettronicamente.
3 Il sistema d’informazione contiene tutti i dati necessari per rivendicare il diritto alle prestazioni che sono stati registrati direttamente dagli assicurati.
Titolo prima dell’art. 141septies
Hquinquies. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d’informazione
Art. 141septies
1 Gli organi esecutivi comunicano immediatamente all’UFAS eventuali danni e limitazioni significative nel funzionamento dei sistemi, in particolare in seguito a ciberincidenti o falle di sicurezza, e gli fanno rapporto sulla loro risoluzione.
2 Le comunicazioni secondo il capoverso 1 non sostituiscono le notifiche di violazioni della sicurezza dei dati all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legge del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati o alle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le leggi cantonali in materia di protezione dei dati.