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Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti «%ASFF_YYYY_ID»

i. garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei dati conformemente alla legislazione federale sulla protezione dei dati7, all’ordinanza del 27 maggio 20208 sui ciber-rischi e alle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 20199 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale, per quanto concerne i registri che gestisce;

j. conservare i dati per dieci anni dopo l’estinzione dell’ultimo diritto a una prestazione; successivamente, i dati vengono distrutti, se è certo che questi non saranno più necessari per prestazioni concesse successivamente; l’UFAS disciplina i dettagli.

Art. 176, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72 LAVS è l’UFAS.

2Abrogato

Art. 178

Abrogato

Art. 180 cpv. 1, 2 e 4

1Abrogato

2 In caso di amministrazione da parte di un commissario conformemente all’articolo 72b lettera h LAVS, l’UFAS nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l’organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

4 L’amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per l’UFAS.

Art. 209quaterSpese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al

registro degli assicurati

Gli assicuratori contro gli infortuni e l’assicurazione militare secondo l’articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS versano all’UCC un emolumento che copre le spese effettive per l’accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati.

7 RS 235.1; RS 235.11

8 RS 120.73

9 FF 2019 1173