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Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti «%ASFF_YYYY_ID»
misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP.
2 Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 199322 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d’esercizio.
3 La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.
4Abrogato
5Abrogato
6. Ordinanza del 18 aprile 198423 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Titolo prima dell’art. 17
Sezione 3b: Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite
Art. 17 Netta preponderanza di beneficiari di rendite
(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)
1 Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell’effettivo da trasferire.
2 La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento.
3 La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti, casi d’invalidità e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.
Art. 17a Finanziamento sufficiente
(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)
1 Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l’effettivo copre:
a. il capitale di previdenza dell’effettivo da trasferire;
22RS 831.42