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Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Avamprogetto
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» e «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» sono sostituiti con «UFAS».
2 Negli articoli 130 capoverso 1, frase introduttiva e 131 capoversi 1, 1bis e 2
«affidati», «affidata» e «affidare» sono sostituiti, rispettivamente, con «delegati», «delegata» e «delegare».
3 Negli articoli 130, rubrica, 131, rubrica, e 132 capoverso 1 «assegnazione» e «assegnati» sono sostituiti, rispettivamente, con «delega» e «delegati».
Art. 1a cpv. 2
2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.
Art. 51ter cpv. 1, parte introduttiva
1 L’UFAS informa la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica nonché dell’indice dei salari della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell’indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:
1 RS 831.101
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