Progetto
Consultazione 2022/94: Modernizzazione della vigilanza. Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti «%ASFF_YYYY_ID»
tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell’UFAS i documenti necessari per la prova.
4Abrogato
Art. 106 cpv. 1
Abrogato
Inserire prima del titolo della lettera C
Art. 107a Riserve di liquidazione
1 L’ammontare delle riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento (riserve di liquidazione) è calcolato in funzione del numero dei casi di rendita e dei conti individuali gestiti dalla cassa di compensazione.
2 L’UFAS stabilisce le modalità di calcolo esatte.
Art. 108a Organizzazione dell’istituto delle assicurazioni sociali
Se fanno parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bis LAVS, la cassa di compensazione e l’ufficio AI sono organizzati quali divisioni a sé stanti.
Inserire prima del titolo della lettera D
Art. 109a Commissione amministrativa
Nella commissione amministrativa dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali i rappresentanti del Governo cantonale o dell’Amministrazione cantonale non possono rappresentare la maggioranza.
Art. 116 cpv. 1 e 2
1 Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all’articolo 61 capoverso 1 LAVS.
2 Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.
Art. 126
Abrogato
Art. 130 cpv. 2
2 Se delegano compiti alle casse di compensazione, i Cantoni disciplinano esplicitamente, in appositi decreti cantonali, la revisione e la presentazione dei rapporti.