Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 16 pagine

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Esempio 2

Un uomo che svolge da diversi anni un’attività ausiliaria nell’orticoltura consegue un reddito di 48 000 franchi (base: anno 2020). A causa di una malattia somatica può ora svolgere soltanto attività a carico alternato. La presenza per l’intera giornata continua a essere esigibile dal punto di vista medico, ma il lavoratore può fornire una prestazione soltanto al 50 per cento a causa del bisogno di pause e delle limitazioni dovute a ragioni di salute.

Nel 2020 secondo la tabella TA1_tirage_skill_level il salario usuale nel settore per un’attività ausiliaria nell’orticoltura per gli uomini era di 59 148 franchi. Poiché il reddito effettivamente conseguito era inferiore di oltre il 5 per cento a questo salario, il reddito senza invalidità viene sottoposto a parallelizzazione12 e fissato a 56 190 franchi.

Per il reddito con invalidità si considera il valore mediano della tabella TA1_tirage_skill_level nel 2020 per il livello di competenze 1 per gli uomini, da cui risulta, per un orario di lavoro usuale nelle aziende del settore in questione di 41,7 ore con un grado d’occupazione a tempo pieno, un importo di 65 815 franchi.

A fronte di un reddito senza invalidità di 56 190 franchi e un reddito con invalidità di 29 617 franchi (50 % di fr. 65 815, meno la deduzione del 10 % per attività a tempo parziale), risulta una perdita di guadagno di 26 573 franchi. Questo corrisponde a un grado d’invalidità (arrotondato) del 47 per cento.

Applicando una deduzione forfettaria del 10 per cento (ovvero una deduzione complessiva del 20 %, insieme alla deduzione per attività a tempo parziale) al reddito con invalidità, questo scenderebbe a 26 326 franchi. La perdita di guadagno salirebbe dunque a 29 864 franchi, e di conseguenza il grado d’invalidità aumenterebbe al 53 per cento.

Un’altra modifica, di natura puramente redazionale, concerne soltanto la versione francese. Dall’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, non si fa più riferimento al grado d’occupazione bensì alla capacità funzionale dell’assicurato. Le vigenti versioni tedesca e italiana della disposizione tengono conto di questa novità, mentre in quella francese non è stata ripresa. La presente modifica consente ora di correggere questo errore.

Disposizione transitoria della modifica del xx.xx.xxxx

Capoverso 1

Per garantire la certezza del diritto e chiarire anche il rapporto con le disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 è importante adottare un’adeguata regolamentazione transitoria di diritto positivo (cfr. DTF 121 V 157 consid. 4a). La disposizione transitoria dell’OAI della presente modifica deve essere sempre letta in parallelo con le disposizioni transitorie della LAI della modifica del 19 giugno 2020. Anche se la presente disposizione transitoria non contempla alcuna distinzione in base all’età dei beneficiari di rendita, l’età è un fattore importante. La lettera c delle disposizioni transitorie della LAI della modifica del 19 giugno 2020 sancisce un disciplinamento

12 Art. 26 cpv. 2 OAI.