Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 16 pagine
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transitorie della riforma Ulteriore riforma dell’AI, poiché il loro grado d’invalidità aumenterà.
I nuovi gradi d’invalidità determinati dall’AI verranno ripresi dalla previdenza professionale per il calcolo delle proprie prestazioni (cfr. n. 4.3 lett. b).
Nel caso delle persone cui è già stata respinta una richiesta di rendita non sarà possibile effettuare un riesame automatico secondo la nuova normativa. Gli assicurati in questione dovranno pertanto presentare una nuova richiesta secondo le regole generali.
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Art. 26bis cpv. 3 OAI
Il reddito con invalidità continuerà a essere calcolato in base agli attuali valori delle tabelle della RSS, ma al valore statistico così determinato verrà applicata una deduzione forfettaria uniforme che permetterà di compensare la maggiore difficoltà nella realizzazione di tale reddito per le persone con un danno alla salute. La deduzione forfettaria ammonterà al 10 per cento per tutti i tipi di danni alla salute, in modo da garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati (uomini e donne; con limitazioni fisiche, psichiche o cognitive).
Oltre alla deduzione forfettaria per la maggiore difficoltà, dovuta all’invalidità, nella realizzazione del reddito secondo i valori centrali della RSS continuerà a essere concessa una deduzione per attività a tempo parziale agli assicurati con una capacità funzionale pari o inferiore al 50 per cento. Questa deduzione rimarrà del 10 per cento, cosicché in tali casi si applicherà una deduzione complessiva del 20 per cento al reddito determinato in base a valori statistici.
Esempio 1
Un’impiegata del commercio al dettaglio AFC con esperienza consegue un reddito di 59 000 franchi (base: anno 2020). A causa di un danno alla salute psichica, non può più esercitare questa attività. Per contro, secondo la valutazione medica può ancora svolgere attività ausiliarie semplici e non stressanti fino al 70 per cento.
Il valore mediano della tabella TA1_tirage_skill_level nel 2020 per il livello di competenze 1 per le donne, per un orario di lavoro usuale nelle aziende del settore in questione di 41,7 ore con un grado d’occupazione a tempo pieno, è di 53 493 franchi.
A fronte di un reddito senza invalidità di 59 000 franchi e un reddito con invalidità di 37 445 franchi (70 % di fr. 53 493), risulta una perdita di guadagno di 21 555 franchi. Questo corrisponde a un grado d’invalidità (arrotondato) del 37 per cento.
Applicando al reddito con invalidità una deduzione forfettaria del 10 per cento, questo scenderebbe a 33 701 franchi. La perdita di guadagno salirebbe dunque a 25 299 franchi, e di conseguenza il grado d’invalidità aumenterebbe al 43 per cento.