Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 16 pagine
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dei diritti acquisiti per tutti i beneficiari di rendita che hanno compiuto 55 anni prima del 1° gennaio 2022. Per queste persone le disposizioni giuridiche valide fino al 31 dicembre 2021 continueranno ad applicarsi fino all’uscita dal sistema dell’AI. Di conseguenza, la nuova deduzione forfettaria non potrà essere applicata loro. In tali casi, dunque, continuerà ad applicarsi la deduzione dovuta al danno alla salute, pari al massimo al 25 per cento, sviluppata dalla giurisprudenza.
La presente disposizione transitoria si applicherà quindi soltanto ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2022 e che a quel momento non avevano ancora compiuto 55 anni o il cui diritto alla rendita è nato tra il 1° gennaio 2022 e l’entrata in vigore della presente modifica.
Le revisioni delle numerose rendite correnti causeranno un notevole onere agli organi esecutivi e non potranno essere effettuate dall’oggi al domani. Occorre dunque prevedere un termine di due anni durante il quale gli organi esecutivi potranno sottoporre a revisione i casi in questione. Non sarà necessario concludere la revisione entro il medesimo termine. Questo non sarebbe nemmeno realistico, dato che per principio nel quadro di queste revisioni si dovrà procedere a un riesame completo della situazione determinante dal punto di vista medico ed economico (DTF 141 V 9). La parità di trattamento tra gli assicurati sarà garantita con l’applicazione retroattiva dell’aumento delle rendite interessate dalla data dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. Se, in casi eccezionali, gli accertamenti approfonditi dovessero portare a una diminuzione del grado d’invalidità, l’eventuale riduzione o soppressione della rendita sarebbe effettuata conformemente alle regole generali di cui all’articolo 88biscapoverso 2 OAI13.
Nei casi in cui è già stata concessa una rendita intera (per un grado d’invalidità pari almeno al 70 %) non si dovrà procedere a una revisione. In tali casi, si procederà a una revisione soltanto se sussisterà un motivo di revisione ai sensi della pertinente disposizione generale (art. 17 LPGA; per esempio un miglioramento dello stato di salute).
Non sarà necessaria una revisione nemmeno nei casi in cui al momento della prima valutazione del grado d’invalidità il reddito con invalidità non era stato determinato in base a valori statistici.
Va inoltre osservato che in tutti i casi il diritto alla rendita può essere adeguato soltanto se sono adempiute le condizioni secondo l’articolo 17 LPGA e la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020. Un adeguamento del diritto alla rendita presuppone quindi necessariamente una modifica del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali, nel qual caso l’eventuale passaggio al nuovo sistema di rendite avviene conformemente alle condizioni delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020. La revisione d’ufficio di tutti questi casi farebbe quindi sì che i casi in questione potrebbero passare al nuovo sistema di rendite lineare prima di quanto inizialmente voluto dal legislatore.
Capoverso 2