Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 16 pagine

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Le altre disposizioni relative alla valutazione del grado d’invalidità introdotte dal 1° gennaio 2022 con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI rimarranno invariate.

Il modello proposto potrà essere attuato a livello di ordinanza, dato che l’articolo 28a capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195911 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) conferisce al Consiglio federale la facoltà di definire i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

Per quanto concerne l’attuazione non si rilevano problemi d’interpretazione o di applicazione né per la prassi amministrativa né per la giurisprudenza, poiché il modello si rifà alle precedenti deduzioni dovute al danno alla salute, garantisce la parità di trattamento degli assicurati ed è conforme al sistema vigente e assolutamente comprensibile.

2.2 Attuazione

Fatte salve disposizioni transitorie di diverso tenore, una modifica delle disposizioni giuridiche incide per principio anche sulle prestazioni correnti (DTF 121 V 157 consid. 4a). Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati nell’adeguamento delle prestazioni, occorre disciplinare l’adeguamento delle rendite correnti mediante una disposizione transitoria. Questa regolamentazione e le sue ripercussioni sarebbero peraltro applicabili anche in caso di attuazione del modello «salari statistici secondo Riemer-Kafka/Schwegler».

Tuttavia, non sarebbero interessati i beneficiari di rendita che hanno compiuto 55 anni prima del 1° gennaio 2022. A questa categoria di persone si applica il disciplinamento dei diritti acquisiti di cui alla lettera c delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020. In tali casi le disposizioni giuridiche valide fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi fino all’uscita dal sistema dell’AI.

Attualmente gli uffici AI sottopongono a revisione circa 25 000–30 000 casi all’anno. Per consentire la gestione delle necessarie revisioni delle circa 30 000 rendite potenzialmente interessate senza personale supplementare, la disposizione transitoria deve dunque prevedere che le rendite correnti per un grado d’invalidità compreso tra il 40 e il 69 per cento vengano adeguate alla nuova normativa entro due anni. Per tutti gli assicurati interessati l’eventuale aumento della rendita avrà effetto dall’entrata in vigore della modifica di ordinanza (1° gennaio 2024), indipendentemente dal momento del riesame da parte dell’ufficio AI. Per i beneficiari di una rendita intera non è invece prevista alcuna revisione, dato che la loro rendita non può essere aumentata.

Si può presumere che in molti casi i SMR dovranno rideterminare la capacità funzionale degli assicurati, il che implicherà nuove perizie mediche e quindi una maggiore richiesta di perizie, con conseguenti termini di attesa più lunghi. Inoltre, in seguito a queste revisioni di rendita non pianificate in attuazione della mozione, numerosi assicurati passeranno al nuovo sistema di rendite lineare prima di quanto previsto nelle disposizioni

11 RS 831.20