Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Le persone cui era stata negata una rendita dell’AI dovranno presentare una nuova richiesta, se presumono che la nuova deduzione forfettaria potrebbe dare loro diritto a una rendita. Secondo la giurisprudenza e l’articolo 87 capoverso 3 OAI, in tal caso l’assicurato dovrà dimostrare che il grado d’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alla prestazione. Se questa condizione non è adempiuta, l’organo esecutivo non potrà esaminare la nuova richiesta. Per dimostrare una modifica rilevante per il diritto alla prestazione è sufficiente che l’assicurato indichi che l’applicazione della nuova regolamentazione dell’articolo 26biscapoverso 3 AP-OAI determinerebbe un grado d’invalidità tale da far nascere un diritto alla rendita (grado d’invalidità pari o superiore al 40 %).
Sul piano temporale, l’eventuale diritto alla rendita è retto dalle disposizioni generali, il che significa che può nascere al più presto sei mesi dopo la richiesta (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).
4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
4.1 Ripercussioni per la Confederazione a) Ripercussioni finanziarie
Data la separazione della quota a carico della Confederazione dall’evoluzione delle uscite dell’AI, le spese supplementari dell’AI non avranno ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
Per le PC risulterebbero quindi spese supplementari nette annue pari a circa 23 milioni di franchi. Considerato che la Confederazione partecipa al finanziamento delle PC nella misura di 5/814, per la Confederazione risulterebbero quindi spese supplementari nette pari a circa 15 milioni di franchi all’anno.
b) Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il progetto non avrà ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
4.2 Ripercussioni per l’AI
L’introduzione di una deduzione forfettaria dal reddito con invalidità statistico comporterà gradi d’invalidità più elevati e quindi rendite d’importo superiore e un maggior numero di rendite.
Gli aumenti degli importi delle rendite deriveranno principalmente dalla revisione delle rendite correnti (cfr. n. 3). Tuttavia, c’è da attendersi che in seguito all’aumento dei gradi d’invalidità determinate persone cui è stata precedentemente negata una rendita a causa di un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento raggiungeranno un grado d’invalidità del 40 per cento o superiore in caso di nuova richiesta di rendita. Non essendo noto il numero di queste persone con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento, le spese supplementari possono essere stimate soltanto in modo molto ap-
14 Art. 13 cpv. 1 LPC