Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 16 pagine
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Considerato che la Confederazione partecipa al finanziamento delle PC nella misura di 5/820, per la Confederazione risulterebbero quindi spese supplementari nette pari a circa 15 milioni di franchi.
Anche i Cantoni, la cui partecipazione finanziaria è di 3/8, dovrebbero far fronte, complessivamente, a spese supplementari. Nel loro caso, queste ammonterebbero a circa 8 milioni di franchi all’anno.
b) Previdenza professionale
Di regola, la previdenza professionale fornisce le sue prestazioni d’invalidità sulla base del grado d’invalidità calcolato dall’AI. Se da un nuovo calcolo dell’AI risulterà un grado d’invalidità più elevato, anche nella previdenza professionale vi saranno per principio rendite d’importo superiore e un maggior numero di rendite. Va tuttavia tenuto presente che nella previdenza professionale si applica spesso una riduzione per sovraindennizzo e che gli istituti di previdenza che operano nel regime sovraobbligatorio hanno un ampio margine discrezionale per reagire ad aumenti del grado d’invalidità, che sono di per sé vincolanti soltanto per la previdenza minima obbligatoria. La stima delle spese presentata di seguito va pertanto intesa come un ordine di grandezza approssimativo.
Nella previdenza professionale, alla fine del 2020 l’importo annuo delle rendite d’invalidità correnti era di circa 1,9 miliardi di franchi (compreso il regime sovraobbligatorio). Ipotizzando che in due terzi dei casi il grado d’invalidità sia stato valutato in base a un salario statistico, applicando al reddito con invalidità una deduzione forfettaria del 10 per cento la somma delle rendite aumenterebbe di una quota stimabile all’1,1 per cento, che corrisponde a circa 20 milioni di franchi all’anno.
c) Assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare
A causa della mancanza di una norma di delega sufficiente, la nuova deduzione forfettaria dell’AI non può essere dichiarata applicabile all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione militare a livello di ordinanza. Spetterà in definitiva alla giurisprudenza chiarire se anche in mancanza di un disciplinamento in materia la deduzione possa essere applicata anche a queste due assicurazioni.
Se viene versata una rendita dell’AI, l’assicurazione contro gli infortuni versa esclusivamente una rendita complementare. Di conseguenza, se l’AI verserà nuove rendite o rendite più elevate, le uscite dell’assicurazione contro gli infortuni diminuiranno. Attualmente non è però possibile stimare l’entità dei risparmi.
d) Assicurazione contro la disoccupazione
L’assicurazione contro la disoccupazione si limita a coprire la perdita di guadagno corrispondente alla capacità al guadagno residua. Se l’AI determina un grado d’invalidità più elevato, per le persone che percepiscono simultaneamente prestazioni dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione il guadagno assicurato verrà corretto verso il basso a causa della minore capacità al guadagno residua e quindi le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione verranno ridotte. In caso di applicazione dell’aumento del grado d’invalidità o della rendita dell’AI con effetto retroattivo
20 Art. 13 cpv. 1 LPC