Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 16 pagine

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forfettaria quale soluzione per una correzione dello svantaggio subìto dalle persone con limitazioni dovute a ragioni di salute sull’odierno mercato del lavoro.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta nel contesto della valutazione del grado d’invalidità

Per chiarire se sussista o meno il diritto a una rendita e, se del caso, stabilire a quanto essa debba ammontare, occorre valutare il grado d’invalidità. La nozione d’invalidità ha una connotazione economica, poiché si riferisce alla perdita di guadagno percentuale. Il reddito conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità (reddito senza invalidità) viene confrontato con quello che può ancora essere conseguito con il danno alla salute, ovvero l’invalidità (reddito con invalidità). Per la valutazione del grado d’invalidità, l’AI necessita dunque di un reddito senza invalidità e di uno con invalidità per poter calcolare la perdita di guadagno percentuale. A tal fine si basa, laddove possibile, sul reddito effettivo che una persona ha conseguito e su quello che in seguito all’insorgere del danno alla salute consegue con una nuova attività. In mancanza di redditi effettivi, l’AI deve ipotizzare un reddito senza invalidità e uno con invalidità ricorrendo a basi statistiche. In base alla RSS, l’AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire con un’attività esigibile sul mercato del lavoro equilibrato e quello che avrebbe potuto conseguire, con la sua formazione, prima dell’insorgere dell’invalidità.

Nel caso concreto, i medici del competente servizio medico regionale (SMR) dell’AI devono effettuare una valutazione globale della capacità funzionale residua. A tal fine si basano sui rapporti dei medici curanti, su eventuali esami propri e, se necessario, sulle perizie di medici specialisti. Tengono inoltre conto di tutti i fattori medici che limitano la capacità funzionale. Dal 1° gennaio 2022, in questa fase procedurale vengono considerate anche le limitazioni dovute al danno alla salute, vale a dire le limitazioni qualitative e quantitative nello svolgimento di un’attività lucrativa dovute all’invalidità, quali ad esempio il maggior bisogno di pause, la limitazione del carico di lavoro, ritmi più lenti rispetto a una persona sana ecc. La capacità funzionale viene quindi stabilita in base sia a fattori medici che alle limitazioni quantitative e qualitative dovute al danno alla salute ed è presa in considerazione nella determinazione del reddito con invalidità.

Se dopo l’insorgere dell’invalidità un assicurato non consegue alcun reddito lavorativo, il reddito con invalidità viene determinato in base ai valori statistici della RSS. In questo contesto si stabilisce quanto l’assicurato potrebbe ancora guadagnare con un adeguato sostegno all’integrazione e con la capacità funzionale residua. Se a causa dell’invalidità una persona presenta una capacità funzionale del 50 per cento o inferiore, si applica una deduzione per attività a tempo parziale. In questo caso, il reddito con invalidità viene ridotto in modo forfettario del 10 per cento, poiché lo svolgimento di un’attività a tempo parziale implica un salario statisticamente inferiore. Il sistema attuale tiene quindi già conto di un importante fattore del mercato del lavoro, che risulta essere significativo anche nello studio dell’ufficio BASS. Questa riduzione del reddito con invalidità rende maggiore la differenza rispetto al reddito senza invalidità, il che comporta un grado d’invalidità più elevato.