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Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 15 pagine

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Cartella informatizzata del paziente. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3a Opposizione contro l’apertura automatica

1La persona interessata può, senza indicarne i motivi, presentare opposizione presso l’autorità cantonale competente contro l’apertura automatica di una cartella informatizzata entro 90 giorni dall’accesso all’informazione di cui all’articolo 3 capoverso 2.

2Se la persona interessata presenta opposizione, l’autorità cantonale competente lo notifica al servizio che tiene il registro.

Art. 3b Apertura volontaria

1Ogni persona che non possiede una cartella informatizzata può, con il suo esplicito consenso, aprirne una presso una comunità di riferimento di sua scelta.

2Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sul tipo, sullo scopo e sull’entità del trattamento dei dati e sulle conseguenze di tale trattamento nonché sulle misure di protezione dei propri dati.

3Le comunità di riferimento devono poter comprovare in ogni tempo il consenso del paziente.

Art. 3c Gratuità

L’apertura, l’utilizzazione e la soppressione della cartella informatizzata nonché il ricevimento e l’utilizzazione di uno strumento d’identificazione di cui all’articolo 7 sono gratuiti per le persone assicurate per le cure medico-sanitarie secondo il titolo 2 della LAMal7 o secondo la LAM8.

Titolo prima dell’articolo 4

Sezione 2a: Identificazione e relativi strumenti

Art. 4 cpv. 1 primo periodo

1Per ogni persona per la quale apre una cartella informatizzata, la comunità di riferimento richiede all’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) un numero che funge da caratteristica d’identificazione per la cartella informatizzata (numero d’identificazione del paziente). ...

Art. 5 cpv. 1

1Le comunità e le comunità di riferimento utilizzano il numero d’identificazione del paziente come caratteristica d’identificazione dei pazienti.

7 RS 832.10

8 RS 833.1

9 RS 831.10