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Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 15 pagine

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Cartella informatizzata del paziente. LF «%ASFF_YYYY_ID»

d. accessi per i pazienti e per i professionisti della salute;

e. accessi per le applicazioni sanitarie di cui all’articolo 9b;

f. utilizzazione delle componenti centrali di cui all’articolo 14.

3I progetti pilota sono limitati quanto al contenuto, alla durata e all’applicazione territoriale.

4Il DFI disciplina mediante ordinanza le deroghe alla presente legge e alle relative disposizioni di esecuzione, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti pilota.

5Chi svolge progetti pilota deve garantire che la partecipazione agli stessi avvenga su base volontaria.

6Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’autorizzazione dei progetti pilota. Disciplina inoltre i requisiti minimi che deve soddisfare la valutazione dei progetti pilota da parte dei partner ai progetti.

7Se, già prima del termine del progetto pilota, risulta che la nuova funzionalità contribuisce in misura significativa a promuovere l’utilizzazione, l’accettazione o l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata, il Consiglio federale può prorogare la validità delle disposizioni di cui al capoverso 4 che derogano alla presente legge o che stabiliscono relativi diritti e obblighi. Le disposizioni cessano di avere effetto un anno dopo tale proroga, salvo che entro tale termine il Consiglio federale sottoponga all’Assemblea federale un disegno di base legale. Cessano inoltre di avere effetto nel momento in cui l’Assemblea federale respinge il disegno del Consiglio federale o la base legale entra in vigore.

Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del …

1I Cantoni provvedono affinché sia aperta una cartella informatizzata per le persone domiciliate nel loro territorio. L’articolo 3 si applica per analogia. L’informazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 deve avvenire entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del ....

2I Cantoni provvedono all’apertura della cartella informatizzata il più rapidamente possibile, tuttavia al più tardi entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione di cui all’articolo 3a capoverso 1.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.