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Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 15 pagine

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Cartella informatizzata del paziente. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’articolo 7

Abrogato

Art. 7 Strumenti d’identificazione

1Per trattare dati nella cartella informatizzata, devono disporre di uno strumento d’identificazione sicuro:

a. i pazienti;

b. i professionisti della salute.

2Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d’identificazione e la procedura per la loro emissione.

Titolo prima dell’articolo 8

Sezione 3: Accesso alla cartella informatizzata

Art. 8 Pazienti

1Il paziente può accedere ai propri dati.

2Può registrare propri dati.

3Non può essere obbligato a rendere accessibili dati contenuti nella cartella informatizzata.

Art. 8a Rappresentante legale

1Le persone minorenni sono rappresentate dal loro rappresentante legale fino al 16° anno d’età. Se raggiunta tale età sono incapaci di discernimento, il rappresentante legale continua a rappresentarle fino alla maggiore età.

2Alle persone maggiorenni incapaci di discernimento si applicano per analogia le disposizioni relative alla rappresentanza in caso di provvedimenti medici nella protezione degli adulti.

3Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di apertura della cartella informatizzata per le persone rappresentate, dell’accesso alla cartella informatizzata da parte del rappresentante e la procedura al termine della rappresentanza.

Art. 9 rubrica, cpv. 1bis, 2 primo periodo, 5 e 6

Professionisti della salute

1bisI professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura, possibilmente in modo strutturato. Non sono tenuti a registrare a posteriori i dati antecedenti all’apertura.

2Il Consiglio federale stabilisce la configurazione di base dei diritti d’accesso e dei gradi di riservatezza applicabile dall’apertura di una cartella informatizzata. …