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Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 15 pagine
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Cartella informatizzata del paziente. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13 cpv. 2
2Può prevedere procedure di certificazione per singoli elementi dell’infrastruttura informatica necessari alla costituzione di comunità o comunità di riferimento.
Art. 14 Componenti centrali
1La Confederazione gestisce le seguenti componenti centrali:
a. servizi di ricerca di dati che forniscono i dati di riferimento per la comunicazione, in particolare tra le comunità e le comunità di riferimento;
b. un punto nazionale di contatto per la consultazione transfrontaliera di dati mediante procedura di richiamo;
c. un registro delle opposizioni;
d. una banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti.
2Il Consiglio federale definisce:
a. i requisiti relativi alle componenti centrali;
b. le condizioni per la loro gestione;
c. i diritti d’accesso a tali componenti.
3Stabilisce inoltre quali dati sono memorizzati nella banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti e nel registro delle opposizioni.
4Può autorizzare i Cantoni e terzi ad accedere a determinati servizi di ricerca di dati o a registrarvi dati. Stabilisce i diritti d’accesso.
Art. 14a Ulteriori sviluppi
La Confederazione può sviluppare componenti software utili all’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata.
Art. 18 cpv. 1
1Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) provvede affinché l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure adottate in virtù della presente legge siano valutate periodicamente.
Art. 19 cpv. 1–2bis
1Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato i seguenti compiti:
a. la gestione dei servizi di ricerca di dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a;
b. la gestione del punto nazionale di contatto di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b;
c. la gestione del registro delle opposizioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c;