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Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 15 pagine

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Cartella informatizzata del paziente. LF «%ASFF_YYYY_ID»

3La comunità di riferimento trasmette immediatamente la richiesta di soppressione all’autorità cantonale competente affinché quest’ultima possa disporne l’iscrizione nel registro delle opposizioni.

Art. 9d Cambio della comunità di riferimento

1Il paziente può trasferire la propria cartella informatizzata a un’altra comunità di riferimento.

2Le comunità di riferimento devono prevedere processi per il cambio di comunità di riferimento da parte dei pazienti.

Titolo dopo l’articolo 9d

Sezione 4: Compiti e offerte delle comunità e delle comunità di riferimento

Art. 10

1Le comunità devono garantire che:

a. i dati contenuti nella cartella informatizzata siano accessibili;

b. ogni trattamento di dati sia verbalizzato.

2Le comunità di riferimento devono inoltre dare ai pazienti la possibilità di:

a. accedere ai propri dati nella cartella informatizzata;

b. registrare propri dati;

c. accordare e adeguare i diritti d’accesso dei professionisti della salute secondo l’articolo 9 capoverso 3;

d. accedere ai propri dati nella cartella informatizzata o registrarveli tramite applicazioni sanitarie dotate di un’interfaccia standard;

e. rilasciare il consenso per la memorizzazione di documenti amministrativi degli assicuratori-malattie secondo l’articolo 9a;

f. rilasciare il consenso per l’utilizzazione dei propri dati a scopo di ricerca secondo l’articolo 19g capoversi 2 e 3.

3I verbali devono essere conservati per dieci anni.

4Le comunità di riferimento possono offrire strumenti d’identificazione secondo l’articolo 7.

Art. 11 lett. b e c

Devono essere certificati da un organismo riconosciuto:

b. abrogata

c. gli emittenti di strumenti d’identificazione, ad eccezione delle autorità federali.