Progetto

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Cartella informatizzata del paziente. LF «%ASFF_YYYY_ID»

d. la gestione della banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d;

e. l’informazione di cui all’articolo 15;

f. il coordinamento di cui all’articolo 16.

1bisIl Consiglio federale definisce:

a. gli strumenti di vigilanza;

b. i requisiti relativi alla protezione dei dati che i terzi coinvolti devono soddisfare.

2I terzi coinvolti possono riscuotere emolumenti dalle comunità e dalle comunità di riferimento per l’acquisizione di dati di riferimento o per la consultazione transfrontaliera di dati mediante procedura di richiamo.

2bisLa Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare:

a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi;

b. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;

c. l’eventuale riscossione di emolumenti.

Art. 19a Sostegno da parte della Confederazione

1La Confederazione può mettere gratuitamente a disposizione delle comunità e delle comunità di riferimento ulteriori sviluppi della cartella informatizzata secondo l’articolo 14a.

2Nei limiti dei crediti stanziati, può concedere alle comunità e alle comunità di riferimento aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari per l’implementazione di ulteriori sviluppi di cui all’articolo 14a. Le comunità e le comunità di riferimento devono fornire una prestazione propria sufficiente.

3Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFSP.

4L’UFSP concede gli aiuti finanziari mediante decisione.

Art. 19b Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari

1Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l’autorità competente non versa l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

2Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l’autorità competente riduce adeguatamente l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.