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Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 15 pagine
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Cartella informatizzata del paziente. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo dopo l’articolo 19e
Sezione 6b: Ricerca e garanzia della qualità
Art. 19f Domanda
1La Confederazione può comunicare a terzi che ne fanno domanda per scopi di ricerca e garanzia della qualità i dati sanitari contenuti nella banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti.
2Il Consiglio federale disciplina la modalità di presentazione della domanda.
3Può emanare prescrizioni per il trattamento dei dati comunicati al fine di garantire la protezione della personalità delle persone interessate.
4La Confederazione può riscuotere emolumenti da terzi i cui risultati della ricerca o i risultati emersi nel quadro della garanzia della qualità non sono pubblicamente accessibili.
Art. 19g Comunicazione dei dati
1 La Confederazione comunica i dati in forma anonimizzata.
2Per uno scopo di ricerca secondo la legge del 30 settembre 201112 sulla ricerca umana possono essere comunicati dati in forma non anonimizzata se il richiedente presenta l’autorizzazione o il consenso richiesti dalla legislazione sulla ricerca umana.
3La comunicazione di dati per altri scopi di ricerca e per la garanzia della qualità è retta dalla legge federale del 25 settembre 202013 sulla protezione dei dati.
4Il Consiglio federale garantisce che i requisiti relativi all’anonimizzazione corrispondano allo stato della tecnica.
Titolo dopo l’articolo 19g
Sezione 6c: Progetti pilota volti a promuovere l’utilizzazione, l’accettazione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata
Art. 19h
1Previa consultazione delle cerchie interessate, il DFI può autorizzare progetti pilota volti a sperimentare nuove funzionalità che contribuiscano all’utilizzazione, all’accettazione e all’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata.
2I progetti pilota che concernono uno degli ambiti qui appresso possono derogare alle disposizioni della presente legge:
a. requisiti relativi all’apertura della cartella informatizzata;
b. utilizzazioni del numero d’identificazione del paziente;
c. utilizzazione dello strumento d’identificazione;
12 RS 810.30
13 RU 2022 491