Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/108: Adattamento delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale in attuazione dell’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!») · 22 pagine

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Riferimento: ASTRA-031.20-9/3/25/11

Osservazioni dei partecipanti favorevoli:

• BE, UDC e CSP sostengono in particolare le eccezioni menzionate all’articolo 29a capoverso 2

lettera b PP-OSStr all’obbligo di equipaggiamento per viaggi, tra gli altri, di organizzazioni di pronto intervento, del trasporto pubblico o per la manutenzione stradale.

• BE definisce positivo il fatto che un’eventuale estensione dei tratti interessati ai sensi dell’articolo

45a capoverso 2 LCStr non inciderebbe in alcun modo sui veicoli esclusi.

• BE, nonostante il consenso espresso, riconosce la presenza di troppe eccezioni non

sufficientemente giustificate.

• BE e VERDI ritengono incomprensibile in che cosa consista la differenza, in termini di sicurezza

stradale, tra un autoveicolo pesante a tre e uno a quattro assi.

• Relativamente a diverse eccezioni, VD si esprime come segue

o Autoveicoli adibiti ad abitazione e autovetture pesanti (lett. d): , le autovetture pesanti dovrebbero beneficiare della stessa agevolazione dei veicoli pesanti adibiti ad abitazione, Precisando che detta integrazione interesserebbe solo un numero molto ristretto di veicoli. o Veicoli fuoristrada (lett. g): il termine «veicolo fuoristrada» fa riferimento alle norme dell’UE, in particolare alla classificazione dei veicoli. Se un veicolo è definito come «fuoristrada», viene aggiunta la lettera «G» alla sua classificazione base. Conseguentemente sarà difficile per le autorità di controllo verificare tale caratteristica. In mancanza di una possibilità chiara di annotare la specifica «veicolo fuoristrada» nella licenza di circolazione (cosa improbabile), si sarebbe dovuto rinunciare a tale eccezione.

o L’articolo 4 capoverso 5 lettera f numero 2 OAC andrebbe inteso nel seguente modo:

PF: «k. Autoveicoli pesanti con peso superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg e non più di otto posti, escluso quello del conducente, se a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione».

o Le autorizzazioni cantonali derogatorie per casi speciali dovrebbero poter essere rilasciate dall’autorità cantonale competente. Andrebbe aggiunto:

PF: «l. Conducenti in possesso di un’autorizzazione cantonale».

• LU, VERDI, ATA e ALPI confermano la valutazione secondo cui le eccezioni all’obbligo di

equipaggiamento per i veicoli svizzeri secondo l’articolo 45a capoverso 3 LCStr non sarebbero conformi all’accordo sui trasporti terrestri Svizzera e la Comunità europea.

• VERDI, PSS, ATA e ALPI sostengono la proposta di rinunciare a una proroga dei termini di

attuazione per gli spostamenti all’interno del Paese.

• VERDI, ATA e ALPI ritengono l’attuazione non discriminatoria con riferimento all’accordo

bilaterale sui trasporti terrestri.

• VERDI, ATA e ALPI suggeriscono di inserire un rinvio dinamico al diritto dell’UE, affinché le

disposizioni dell’Unione europea concernenti l’equipaggiamento con sistemi di assistenza siano direttamente applicabili anche in Svizzera. In tal modo si eviterebbe di dover recepire ogni cambiamento del diritto dell’UE con una modifica di ordinanza.

• ACVS sostiene che, nell’interesse della sicurezza delle persone, si debba rinunciare

all’eccezione dell’obbligo di equipaggiamento per i veicoli del servizio pubblico di linea regionale.

• UTP e POST chiedono che deroga non sia limitata al trasporto di persone regionale. Alla luce

dei più recenti sviluppi nelle zone di transito (ad es. San Bernardino), sui tratti interessati la disposizione derogatoria andrebbe estesa ad altri settori, come il trasporto locale.

PF: sostituire il termine «servizio pubblico di linea regionale» con «servizio pubblico di linea concessionario».

• UTP rileva che i veicoli prevalentemente circolanti nel servizio di linea vengono impiegati anche

per il trasporto di persone in occasione di eventi locali. Anche per questi veicoli dovrebbe valere un’eccezione all’obbligo di equipaggiamento previsto dall’articolo 29a LCStr e propone la seguente formulazione:

PF: «c. I veicoli impiegati nel servizio pubblico di linea concessionario, compresi gli autobus sostitutivi di treni, o quelli per i servizi navetta in occasione di eventi locali.»

Osservazioni concordanti di favorevoli e contrari:

• GR, NW, OW, UR e ACVS segnalano che spesso nella regione alpina circolano conducenti poco

esperti di veicoli adibiti ad abitazione. Inoltre, ai controlli effettuati, questi ultimi presenterebbero

9/22 ASTRA-D-86DA3401/290