Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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Misure preventive di questo tipo implicano tuttavia la divulgazione delle ubicazioni di sensori da proteggere. Per ragioni di segretezza, ciò non è sempre auspicabile. Inoltre, ci sono impianti di telecomunicazione e mezzi d’esercizio che non necessitano di alcuna autorizzazione per poterli utilizzare legalmente se sono già conformi ai sensi della LTC. Siffatte misure preventive possono altresì comportare grandi restrizioni per la popolazione e l’economia se portano a una limitazione o un divieto dell’utilizzo di applicazioni radio che secondo la regolamentazione delle frequenze di radiocomunicazione funzionano in modo conforme. In virtù di questa ponderazione degli interessi, nel presente progetto si rinuncia a includere siffatte misure preventive nella LM.

1.2.2 Promovimento della pace Situazione iniziale

Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo del promovimento militare della pace il Consiglio federale ha deciso che debba essere consentito, da un lato, l’invio di persone con competenza militare in uniforme a sostegno di processi di pace al di fuori di mandati ONU od OSCE e, dall’altro, di singole persone armate su mandato ONU o OSCE. Questa decisione necessita di talune integrazioni nelle basi giuridiche.

Invio di persone con competenza militare in uniforme

La Svizzera gode di una buona reputazione a livello internazionale nel settore dei buoni uffici ed è spesso coinvolta in processi di negoziazione o di mediazione. In molti casi, le parti in conflitto scelgono quale mediatore uno Stato o un gruppo di Stati che gode della fiducia di entrambe le parti o che è imprescindibile per la risoluzione del conflitto. I processi di negoziazione o di mediazione internazionali richiedono spesso persone con competenza militare specifica. Di norma, si tratta di indicare alle parti in conflitto come affrontare le questioni controverse. Ne sono esempi l’accordo per la costituzione di zone cuscinetto militari, la cessione di parti di terreno, proposte di smobilitazione di combattenti o questioni di sicurezza per la costituzione di centri di raccolta di armi e munizioni.

Ai sensi dell’articolo 66 LM, l’Esercito svizzero può essere impiegato nel promovimento militare della pace in presenza di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Ciò non è sempre il caso se la Svizzera agisce come mediatore su richiesta delle parti in conflitto, se si tratta di una fase iniziale del processo di pace o se l’impegno serve a prevenire una crisi. Le persone con competenza militare possono già, nell’ambito del diritto vigente e secondo la prassi attuale, consigliare istituzioni o organizzazioni internazionali in processi di pace tramite il DFAE, ma unicamente come civili e non come rappresentanti dell’esercito. Pertanto, non possono presentarsi quali militari in uniforme. Ma siffatti processi spesso hanno luogo in regioni e Stati in cui le forze armate hanno grande influenza o uno status sociale elevato. A seconda del contesto, la competenza può essere fornita efficacemente soltanto da militari nell’ambito di un «dialogo da militare a militare». A tal fine, occorre integrare l’attuale articolo 69 LM sul servizio d’appoggio all’estero.

Secondo l’attuale situazione giuridica, il Consiglio federale può ordinare un servizio d’appoggio all’estero per la protezione di persone o di oggetti degni di particolare protezione o per l’appoggio all’assistenza umanitaria. Tale disposizione deve essere integrata dalla consulenza nei processi di pace. In questo modo l’esercito, su incarico del Consiglio federale, può impiegare militari non armati in uniforme per sostenere con competenza in un processo di pace il DFAE e le organizzazioni internazionali o regionali (p. es. ONU, OSCE, UE, Comunità economica degli Stati dell’Africa occiden- 15/57