Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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tale [ECOWAS], Unione africana) su richiesta delle parti in conflitto. Il servizio d’appoggio si svolge sempre sotto guida civile e in diretta concertazione con il DFAE. In tali situazioni non c’è la necessità di armare specialisti militari per siffatti impieghi: i militari sono coperti mediante i dispositivi di sicurezza dell’ambasciata ovvero dell’Ufficio di cooperazione della DSC o le organizzazioni destinatarie.
Invio di singole persone armate
Negli ultimi anni la sicurezza del personale in missioni di pace internazionali si è sempre più deteriorata nella maggior parte delle zone d’impiego. Lo spettro spazia da aggressioni con sfondo criminale ad attacchi mirati a membri di una missione. Questa minaccia si verifica in particolare se membri della missione devono trovarsi al di fuori degli impianti militari protetti. Le organizzazioni internazionali come l’ONU raccomandano quindi sempre più l’armamento per l’autoprotezione anche di ufficiali di stato maggiore e di esperti militari che svolgono il proprio lavoro in quanto singole persone. L’armamento di singole persone con armi da fuoco portatili per l’autoprotezione, la legittima difesa e l’aiuto in caso di legittima difesa deve poter essere ordinato dal Consiglio federale solamente se ciò è necessario per motivi di sicurezza o se l’ONU lo pretende. Prima di prendere la decisione è necessario chiedere la valutazione dell’organizzazione internazionale che dirige l’impiego, ad esempio l’ONU.
Queste nuove circostanze rendono necessario l’adeguamento dell’articolo 66b capoverso 4 LM Inoltre, poiché per esperienza le missioni di pace durano sempre più a lungo, è stata eliminata la competenza conferita al Consiglio federale di ordinare autonomamente anche impieghi armati fino a tre settimane.
1.2.3 Aggiornamento e ricerca nel settore della sanità militare
L’adempimento di prestazioni sanitarie interno all’esercito sarebbe soggetto a restrizioni sensibili senza un’integrazione delle disposizioni legislative quanto all’aggiornamento e alla ricerca nel settore della sanità militare, perché le necessarie qualifiche professionali del personale medico militare, di professionisti della salute e di ulteriori persone attive in detto settore non potrebbero essere garantite nella misura auspicata. Ciò comporterebbe in futuro un livello qualitativo inferiore nel settore della sanità militare e sarebbe contrario all’articolo 117a capoverso 1 Cost. secondo cui, nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. L’integrazione dell’articolo 48b LM quanto all’aggiornamento e alla ricerca è intesa altresì a garantire certezza del diritto con riferimento agli appalti pubblici di pertinenti prestazioni di servizio. Anche se attualmente questi due aspetti non sono esplicitamente menzionati nel predetto articolo, è ovvio che al fine di garantire un elevato livello di qualità delle cure mediche anche nel settore della sanità militare – e non unicamente nella sanità pubblica civile – occorre assicurare un aggiornamento e una ricerca adeguati.
Nel caso di una revisione successiva verrebbe ritardato l’ulteriore sviluppo sostenibile dell’adempimento di prestazioni sanitarie interno all’esercito, che deve tenere adeguatamente conto delle esigenze qualitative, in costante crescita, poste alla fornitura di prestazioni sanitarie. Fino all’attuazione del previsto adeguamento dell’articolo 48b LM, in futuro si dovrebbe prevedere uno standard di qualità inferiore nel settore della sanità militare. È previsto che, fondandosi su una concezione globale, in cui sono definiti l’impostazione di detto settore e l’orientamento a lungo termine dell’esercito e della sanità militare, presumibilmente nel 2024 il Consiglio federale emani disposizioni d’esecuzione complete per l’insieme del settore della sanità militare. Nell’ordinanza prevista, il nuovo articolo 34a LM riguardante tale settore, approvato dalle Camere 16/57