Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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possano essere riprese funzioni del militare di professione associate a un grado inferiore rispetto al grado sinora raggiunto dalla persona.

Ad esempio un ufficiale di milizia che, a livello professionale, intende diventare un sottufficiale di professione e assolvere la relativa istruzione, dopo la sua istruzione di milizia quale ufficiale deve avere la possibilità di assolvere l’istruzione a sottufficiale di professione e di cambiare grado dopo l’istruzione (ad es. da tenente ad aiutante sottoufficiale). Dopo l’istruzione a sottufficiale di professione deve poter intraprendere una carriera di sottufficiale nella milizia. Inoltre, nel quadro di un’uscita graduale dalla vita lavorativa, la cosiddetta «carriera ad arco», al militare di professione occorre permettere (a titolo volontario) di poter assumere un grado inferiore che corrisponde alla nuova funzione professionale.

Art. 48 cpv. 1

Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.

Art. 48b Istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché ricerca nel

settore della sanità militare

Titolo e cpv. 1–3: attualmente l’articolo 48b LM disciplina l’istruzione e la formazione continua del personale medico militare, ma non si riferisce espressamente all’ambito dell’aggiornamento. È di centrale importanza che tutte le persone con un’attività nel settore della sanità militare, possano essere preparate al meglio in vista dei loro impieghi in caso di crisi e di catastrofi. In questo ambito l’aggiornamento, che ha per oggetto la conservazione delle competenze acquisite durante l’istruzione e la formazione continua nonché l’attualizzazione di queste competenze sulla base dello sviluppo costante nel settore della sanità, riveste un’importanza centrale.

L’articolo 40 lettera b della legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche (LP-Med) prevede l’obbligo professionale dell’aggiornamento permanente per i medici, i medici-dentisti, i chiropratici, i farmacisti e i veterinari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale nel quadro della sanità civile. Secondo questo articolo approfondiscono, estendono e migliorano le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali, ai fini della garanzia della qualità, grazie all’aggiornamento permanente. La stessa cosa vale per gli psicoterapeuti nonché per gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi e gli osteopati nel settore della sanità civile (cfr. art. 27 lett. b legge federale del 18 marzo 201119 sulle professioni psicologiche [LPPsi] e art. 16 lett. b LPSan20). Per le altre attività, che non sono contemplata né dalla LPMed, né dalla LPPsi, né dalla LPSan, l’obbligo professionale all’aggiornamento permanente per il settore della sanità civile è disciplinato negli atti normativi cantonali.

Dato che occorre attribuire un valore importante all’aggiornamento permanente e adeguato nel settore della sanità militare, per poter colmare le attuali lacune normative in ambito militare, nell’articolo 48b LM – oltre all’istruzione e alla formazione continua – anche l’aggiornamento è ora menzionato espressamente.

Cpv. 2 lett. a: attualmente secondo l’articolo 48b capoverso LM nel settore della medicina militare sussiste un’offerta adeguata in ambito di istruzione e formazione continua per i medici militari e gli «altri quadri delle professioni sanitarie». In base ai loro obblighi di diligenza e di servizio gli specialisti interessati sono tenuti ad assolvere le istruzioni e le formazioni continue corrispondenti.

18 RS 811.11

19 RS 935.81

20 RS 811.21 36/57