Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Dall’entrata in vigore della legislazione sulle professioni sanitarie, che contempla unicamente sette categorie professionali, l’espressione «professioni sanitarie» non si è rivelata abbastanza ampia. Ad esempio gli psicoterapeuti secondo la legislazione sulle professioni psicologiche e altre attività disciplinate nei diritti cantonali (ad es. droghieri e soccorritori) non sono contemplati. Per questo motivo – oltre alla categoria esistente del «personale medico militare» – in futuro dovranno essere utilizzate entrambe le espressioni «professionisti della salute» e «altre persone che esercitano un’attività nel settore della sanità militare». Questa formulazione comprende tutte le persone rilevanti per il settore sanitario. I «professionisti della salute» sono le persone che esercitano un’attività soggetta all’obbligo di annunciarsi secondo la LPPsi, la LPSan o la legge federale del 18 marzo 199421 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure un’attività designata correntemente nelle legislazioni sanitarie cantonali come soggetta all’obbligo di autorizzazione o di annuncio. Tra le «persone che esercitano un’attività nel settore della sanità militare» rientrano ad esempio i soldati d’ospedale competenti per l’igiene e il processo di sterilizzazione. Inoltre in futuro l’istruzione, la formazione continua e l’aggiornamento nel settore della sanità militare non dovranno più essere limitati ai quadri. Per garantire un approvvigionamento di qualità con prestazioni mediche, farmaceutiche e del servizio sanitario è indispensabile che tutte le persone attive nel settore della sanità militare seguano in modo permanente istruzioni, formazioni continue e aggiornamenti.

Cpv. 2 lett. b e cpv. 3: la ricerca nel campo della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe è strettamente connessa all’istruzione, alla formazione continua e all’aggiornamento nel settore della sanità militare. La dottrina riceve impulsi preziosi dalla ricerca, che serve ad acquisire conoscenze innovative e moderne. Secondo l’articolo 48b capoverso 3 LM la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Nel frattempo è stata creata una piattaforma di ricerca per la promozione e la gestione professionali della ricerca nel campo della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe. Con questa piattaforma si intende garantire in modo adeguato che le conoscenze risultanti dalla ricerca confluiscano nell’istruzione, nella formazione continua e nell’aggiornamento orientati all’applicazione nel settore della sanità militare. In tal modo si intende offrire un’istruzione, una formazione continua e un aggiornamento motivanti e di alto livello e appoggiare una ricerca sostenibile nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe.

Attualmente la competenza della Confederazione a promuovere e gestire la ricerca nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe in relazione al settore della sanità militare non risulta espressamente dall’articolo 48b LM.

L’articolo 48b capoverso 3 LM è completato in modo che in relazione alle attività di ricerca in futuro anche il centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe potrà incaricare terzi in particolare nell’ambito della ricerca del settore pubblico. Secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 201222 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) la ricerca del settore pubblico è la ricerca che l’Amministrazione federale avvia e dei cui risultati necessita per l’adempimento dei suoi compiti. Per poter adempiere i propri compiti, il centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe deve svolgere la ricerca del settore pubblico (cfr. art. 16. cpv. 3 LPRI).

La prevista nuova regolamentazione si riferisce unicamente al settore della ricerca nell’ambito della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe in relazione al

21 RS 832.1

22 RS 420.1