Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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settore della sanità militare. La ricerca nell’ambito della medicina civile in caso di catastrofe si orienta unicamente alla legislazione in materia di protezione della popolazione.

Art. 48d cpv. 2 e cpv. 3 lett. a

Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.

Art. 49 cpv. 4

Con l’ulteriore sviluppo dell’esercito la durata della scuola reclute è stata accorciata da 21 a 18 settimane a partire dal 2018. Con la precisazione «al massimo» per determinate funzioni (ad es. cuochi di truppa), tuttavia, dovrà essere possibile prestare una scuola reclute più breve in funzione delle esigenze. Questi cosiddetti «soldati di sistema» non hanno bisogno di un’istruzione al combattimento completa e grazie ai giorni di servizio d’istruzione di base «risparmiati» in questo modo potranno essere impiegati più a lungo nei servizi d’istruzione delle formazioni in occasione dei corsi di ripetizione.

La prevista flessibilizzazione, da un lato, permette ai militari di assolvere modelli di servizio con una maggiore conciliabilità tra vita professionale e vita privata e, dall’altro lato, di coprire su misura i bisogni dell’esercito nei servizi di retrovia. Il Consiglio federale definisce la durata delle scuole reclute che durano meno di 18 settimane.

Il Consiglio federale deve tuttavia conservare la competenza di prevedere un’istruzione di base più lunga per le formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione (come ad esempio le forze speciali).

Art. 50 Corsi speciali

Il testo tedesco viene adeguato alle nuove esigenze di una formulazione non sessista.

Art. 51 cpv. 2

Per determinate funzioni e alcuni militari la durata dei corsi di ripetizione dovrà essere impostata in modo più flessibile.

Una parte della truppa continuerà a prestare un corso di ripetizione di 19 giorni

all’anno. Per le altre persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare è prevista una durata massima di 26 giorni all’anno. Il numero di giorni di servizio militare rimane invariato con 245 giorni fino a un massimo di 280 giorni. Questo tipo di flessibilità dovrebbe permettere di prendere meglio in considerazione le mutate esigenze dell’esercito nei confronti di determinate funzioni (tra cui «soldati di sistema») e la conciliabilità del servizio militare con la vita professionale e privata dei militari.

I «soldati di sistema» (nuova funzione) prestano l’istruzione di base e il servizio d’istruzione delle formazioni in deroga alla maggioranza dei militari. Questi soldati non vengono istruiti per l’impiego di combattimento vero e proprio, bensì per il supporto e l’esercizio dell’esercito. L’istruzione di base risulta più breve a favore del servizio di perfezionamento. In linea di principio il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione rimane invariato. A titolo di esempio vanno menzionati i cuochi di truppa, i soldati d’esercizio e le funzioni delle truppe della logistica.

Art. 54a

Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.