Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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Art. 55 cpv. 2, 3 lett. a e 4

Cpv. 2: in questo capoverso la promozione di sergenti, sergenti maggiori, sergenti maggiori capi, furieri e tenenti prima del servizio pratico deve essere descritta in modo più comprensibile. L’attuale definizione della nomina va sostituita con la designazione più precisa della promozione. Inoltre il servizio d’istruzione da prestare ai fini della promozione deve essere definito quale servizio pratico.

Cpv. 3 lett. a: l’espressione «cambiamento di grado» comprende i bisogni in fatto di istruzione ai fini del completamento dell’articolo 103 capoverso 1.

Cpv. 4: con l’aggiunta nel capoverso 4 viene creata la possibilità per il DDPS di delegare all’Aggruppamento Difesa in funzione del livello gerarchico la regolamentazione delle specificità e dei dettagli tecnici ricorrenti (annualmente) di importanza secondaria che devono essere modificati e che sinora erano disciplinati in un’istruzione del DDPS.

Titolo prima del titolo quinto

Nell’articolo 64 del capitolo 8 «Istruzione premilitare» viene creata la base affinché l’istruzione premilitare possa essere sostenuta finanziariamente. La gestione di piattaforme di informazione deve essere disciplinata in un nuovo capitolo 9 «Piattaforme d’informazione».

Art. 64a

L’articolo 64a disciplina in un nuovo capitolo 9 le piattaforme d’informazione dell’esercito e dell’amministrazione militare. Una di queste piattaforme d’informazione è creata con il programma DIMILAR ed è composta di due parti: da un lato viene integrato su questa piattaforma il sistema d’informazione Gestione dei servizi (GDS) per i nuovi servizi digitalizzati dell’esercito e dell’amministrazione militare. Le basi di diritto sulla protezione dei dati sono contenute negli articoli 17a–17f LSIM. Dall’altro lato la piattaforma d’informazione servirà allo scambio di informazioni tra le persone soggette all’obbligo di leva, i militari e altre persone interessate.

Cpv. 1: i gruppi di destinatari menzionati devono essere informati in base alle loro esigenze di informazione specifiche e coinvolti affinché possano famigliarizzarsi con i compiti dell’esercito e il proprio ruolo. La descrizione dei gruppi di destinatari dev’essere ripresa nelle disposizioni concernenti il GDS (art. 17b, 17c, 17e e 17f LSIM).

Cpv. 2: con la formulazione scelta si intende dare la possibilità al DDPS di stanziare contributi finanziari e indennità a terzi per il trattamento dei contenuti delle informazioni. Già oggi questa prassi è ricorrente e consolidata per le attività prima e fuori del servizio.

Art. 66b cpv. 3 e 4

Le limitazioni a livello di durata (3 settimane) e quantitative (oltre 100 militari) previste nell’attuale capoverso 4 sono abrogate. In linea di principio, in futuro, ogni impiego di militari armati dovrà essere approvato dall’Assemblea federale. La possibilità di chiedere la successiva approvazione in casi urgenti è conservata.

Con l’introduzione di questo principio anche l’obbligo esistente di consultare le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza diventa obsoleto. Di conseguenza questa disposizione è abrogata.

Il Consiglio federale deve poter ordinare l’armamento di al massimo 18 militari per missione ai fini dell’autoprotezione, della legittima difesa e dell’aiuto in caso di legittima difesa. Con questo limite quantitativo si tiene conto del fatto che in linea di principio i militari inviati non sono armati e che vengono armati soltanto se la situazione a li-