Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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vello di rischi e pericoli sul posto lo richiede. Se il rischio e i pericoli sul posto dovessero aumentare in modo considerevole, per motivi di sicurezza l’impiego verrà direttamente limitato da parte dell’organizzazione che dirige l’impiego. In passato questo provvedimento è già stato adottato più volte nelle missioni di pace dell’ONU. Il personale che riveste un ruolo chiave non può tuttavia essere semplicemente ritirato.

Art. 69 cpv. 1 lett. c

Il capoverso 1 dell’articolo è completato con la lettera c in modo da poter impiegare persone con competenza militare in uniforme nel quadro dei processi di pace da parte di autorità svizzere o organizzazioni internazionali nonché regionali. Al riguardo occorre anche l’approvazione dello Stato ospitante e delle parti in conflitto. Dato che le persone con competenza militare in uniforme nell’ambito dei processi di pace devono essere messe a disposizione nel quadro di una direzione esclusivamente civile, gli impieghi di questo personale sono svolti all’estero quali servizi d’appoggio all’estero e non nell’ambito del promovimento militare della pace.

Art. 70 cpv. 3 primo periodo

Le esperienze degli ultimi due anni mostrano che, a seconda della situazione, del luogo d’impiego e del compito, soprattutto per gli impieghi volti a proteggere le rappresentanze svizzere e il rispettivo personale all’estero nonché per le operazioni di evacuazione il limite massimo di dieci militari non è sufficiente. L’adempimento di un compito alle condizioni quadro in vigore può essere garantito soltanto assumendosi rischi supplementari. Spesso, per questo tipo di impieghi nel quadro della gestione delle crisi, è necessario fornire prestazioni in modo decentralizzato e in parallelo in differenti luoghi della zona d’impiego mentre una fornitura scaglionata nel tempo non è possibile (ad es. Ucraina: protezione dell’Ambasciata a Kiev, organizzazione e accompagnamento di evacuazioni parziali, monitoraggio della situazione, preparazione e accoglienza delle persone evacuate in un Paese limitrofo, elementi di collegamento presso i partner ecc.). Quanto prima si riescono a fornire queste prestazioni in parallelo nell’ambito della gestione delle crisi con un numero sufficiente di persone, minori saranno i rischi supplementari da prendere in considerazione. Questo vale sia per le persone e i beni da proteggere sia per i militari impiegati. L’aumento a 18 militari per impiego, conferisce al Consiglio federale la libertà d’azione necessaria per fornire, in caso di necessità, prestazioni critiche sotto il profilo temporale con le risorse di personale necessarie a tale scopo. Crea quindi i presupposti, da un lato, per fornire tempestivamente le prestazioni richieste e, dall’altro, per minimizzare i rischi sia per i beneficiari sia per i fornitori di prestazioni.

Art. 71 cpv. 3

Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.

Art. 80 Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: obblighi

Cpv. 1 lett. a: l’attuale diritto permette già la requisizione di «proprietà mobile e immobile». In futuro dovrà essere possibile ricorrere anche a mezzi più moderati come la limitazione o il divieto di utilizzo. Per tenere meglio conto degli scenari di minaccia esistenti e garantire una protezione completa del Paese e della popolazione (anche nello spazio di minaccia SEC sempre più importante), queste possibilità dovranno estendersi anche a forze naturali controllabili (come elettricità, dati e frequenze radio), beni immateriali e prestazioni di lavoro e di servizio.