Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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Cpv. 1 lett. b: secondo l’articolo 713 CC «le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi» sono equiparate alle cose mobili. Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, le forze naturali controllabili sono la forza idrica, l’elettricità e l’energia nucleare. Dall’elettricità che, ad esempio, può essere prodotta a partire dalla forza idrica, sono generati campi magnetici con l’aiuto di tecnologie computerizzate, che grazie a un codice binario, a loro volta possono generare serie di dati e dati composti dalle cifre 0 e 1 ed essere messi al sicuro, protetti, trattati o moltiplicati su supporti elettronici di dati. Di conseguenza i dati risultanti quali prodotto dell’elettricità sono considerati forze naturali controllabili al pari dell’elettricità stessa.

Anche le frequenze radio, come i dati, fanno parte delle forze naturali controllabili poiché le frequenze sfruttano le onde elettromagnetiche generate dall’accoppiamento di campi elettrici e campi magnetici.

Cpv. 1 lett. c: con il conferimento di diritti di esclusiva, i beni immateriali sono equiparabili ai beni di proprietà. Anch’essi devono essere menzionati separatamente nella legge. A titolo di esempio si citano le licenze software che sono necessarie per poter svolgere le fasi di lavoro più semplici.

Cpv. 1 lett. d: la nuova possibilità che prevede anche la requisizione di singole prestazioni di lavoro e di servizio permette di adottare misure più moderate rispetto alla possibilità prevista all’articolo 81 di decretare l’esercizio militare per un’intera impresa.

Per quanto concerne la delimitazione delle competenze tra l’UFCOM, da un lato, e l’esercito nonché l’amministrazione militare, dall’altro, in riferimento alle prestazioni di lavoro e di servizio di fornitori di servizi di telecomunicazione ai sensi dell’arti-

colo 47 LTC, prevale l’articolo 80 LM.

Cpv. 2: i nuovi è più complessi scenari di minaccia esigono che gli obblighi di cui al capoverso 1 valgono già dal momento in cui è stato ordinato un servizio attivo ma non è ancora iniziato. In determinate circostanze, la preparazione sufficiente di un servizio attivo presuppone imperativamente che già prima del suo inizio si sia fatto uso delle possibilità contemplate nel capoverso 1.

Cpv. 3: questo capoverso riprende senza modifiche la regolamentazione dell’attuale capoverso 5, in particolare la competenza del Consiglio federale di decretare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci nel servizio attivo.

Cpv. 4: questo capoverso riprende in modo analogo all’attuale capoverso 2 i principi della proporzionalità e della sussidiarietà in relazione alla requisizione.

Cpv. 5: la regolamentazione delle indennità secondo l’attuale capoverso 3 è adeguata alle nuove possibilità secondo il capoverso 1. Per tutte le misure ordinate occorre concedere un’indennità equa.

Cpv. 6: spetta al Consiglio federale designare gli organi dell’amministrazione militare e dell’esercito e descrivere in dettaglio i loro compiti.

Art. 80a

La limitazione e il divieto di utilizzo, la requisizione e la messa fuori uso sono pronunciati dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito mediante decisione impugnabile. In base all’articolo 80 capoverso 6, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare a livello di ordinanza gli organi dell’amministrazione militare e dell’esercito che possono ordinare le misure previste nell’articolo 80 capoverso 1. Oltre ai collaboratori dell’amministrazione militare, il Governo federale può autorizzare anche de-