Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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terminati militari (ad. es. comandanti) a ordinare tali misure. I militari non sono parte dell’Amministrazione federale, tuttavia non sono nemmeno persone di diritto privato cui sono stati affidati compiti amministrativi secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost. La prevista ordinanza del Consiglio federale rappresenta quindi una base legale sufficiente per autorizzare i militari a ordinare limitazioni, divieti di utilizzazione, requisizione e messa fori uso nell’ambito dell’articolo 80. La procedura si rifà alla legge federale sulla procedura amministrativa23. Le decisioni possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]24). Sebbene l’articolo 32 capoverso 1 lettera a LTAF escluda il ricorso contro decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, questa eccezione non si applica tuttavia alle misure previste nell’articolo 80 LM poiché tutte queste misure concernono i diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 CEDU e pertanto gli interessati hanno diritto a adire le vie legali presso un tribunale. Per quanto riguarda l’istanza di ricorso interna all’amministrazione contenuta nel capoverso 4, per motivi di economia procedurale e in sintonia con la riforma della giustizia, si rinuncia in linea di principio a istanze di ricorso di due livelli.
Art. 81 cpv. 1 lett. c e cpv. 2
L’attuale articolo 81 capoverso 1 lettera a permette di decretare in servizio attivo l’esercizio militare per intere imprese, incaricate di eseguire compiti pubblici (ad es. La Posta, Swisscom, Skyguide). Secondo la lettera b lo stesso vale anche per istituti e aziende militari. Questo «step in right» è una base essenziale per mobilitare risorse e per conservare la continuità d’esercizio dell’esercito.
Secondo la nuova lettera c l’esercizio militare nel servizio attivo deve essere decretato anche per le imprese delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 74a della legge 18 dicembre 202025 sulla sicurezza delle informazioni. Sono considerate infrastrutture critiche in questo senso gli impianti di acqua potabile, gli impianti di approvvigionamento energetico, le infrastrutture di informazione, comunicazione e trasporto nonché altre aziende essenziali per il funzionamento dell’economia e il benessere della popolazione. L’articolo 81 costituisce la base per porre in regime di esercizio militare intere imprese quali unità organizzative in servizio attivo. In tal modo vengono messe a disposizione risorse supplementari ma anche conoscenze specialistiche (ad es. l’infrastruttura di rete di Swisscom e le sue prestazioni di servizio come i servizi software e la CYBER Expertise). La nuova lettera c permette di ordinare l’esercizio militare in servizio attivo anche ad imprese che non svolgono a tutt’oggi compiti pubblici.
Quale impresa è considerata un’unità locale, tecnica e organizzativa il cui scopo è la produzione di beni e prestazioni di servizio, caratterizzata da un nesso spaziale e un’organizzazione, orientata alla regolamentazione della coesistenza di persone tra di loro, persone e oggetti nonché oggetti e oggetti in vista degli obiettivi posti.
Art. 85 cpv. 3 e 92a cpv. 5
Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 93 cpv. 2 ultimo periodo
Il capoverso è adeguato alle disposizioni dell’articolo 5 OEs, in virtù del quale si crea la possibilità di attribuire ulteriori competenze al DDPS o all’Aggruppamento Difesa.
23 RS 172.021
24RS 173.32