Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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Art. 95 Continuità d’esercizio e resilienza
La nuova disposizione garantisce la continuità d’esercizio e la resilienza dell’esercito e dell’amministrazione militare nei confronti dei differenti tipi di minacce (in particolare ciberincidenti e ciberattacchi) anche in tempi di pace e in modo indipendente da un impiego dell’esercito.
Secondo l’articolo 95 la requisizione nonché la limitazione e il divieto di utilizzo di beni di requisizione sono possibili anche al di fuori del servizio attivo (cfr. art. 80 e 80a). Poiché queste misure rappresentano una notevole ingerenza nella garanzia della proprietà e nella libertà economica, devono essere approvate di volta in volta dal Consiglio federale. L’amministrazione militare o l’esercito possono disporre una misura secondo l’articolo 95 previa approvazione del Consiglio federale. La procedura è disciplinata in un’ordinanza d’esecuzione.
Poiché le esigenze dell’esercito in relazione all’utilizzo di frequenze radio in tempi di pace sono sufficientemente disciplinate altrove (art. 25 LTC, art. 100a LM), vengono escluse dal campo d’applicazione dell’articolo 95.
Tutte le misure ordinate in relazione alla garanzia della continuità d’esercizio e della resilienza di esercito e amministrazione militare verranno indennizzate adeguatamente, saranno pronunciate dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e sottoposte a rimedi giuridici su due livelli (cfr. art. 80a LM).
Titolo prima del capitolo 3
Capitolo 2a: Servizio del commissariato
Nel titolo sesto «Organizzazione dell’esercito» il servizio del commissariato dell’esercito deve essere disciplinato in un proprio capitolo 2a.
Art. 97
Il nuovo articolo spiega che il servizio del commissariato dell’esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e. Altre prestazioni del servizio del commissariato riguardano i settori Contabilità, Carburanti e Trasporti. Il servizio del commissariato è fornito dai militari in una funzione di milizia, dall’amministrazione militare e dalla Contabilità della truppa dell’esercito.
Per le formazioni di milizia la legge federale del 7 ottobre 200526 sulle finanze della Confederazione non è applicabile, ragion per cui il capoverso 2 stabilisce che i criteri della LFC in ambito di contabilità e presentazione dei conti nonché negli ambiti disciplinati dagli articoli 56–60 LFC devono essere applicati per analogia. Sinora la Base logistica dell’esercito e la Contabilità della truppa emanano direttive in questo contesto che devono essere attuate dalla truppa. La Contabilità della truppa dell’esercito è competente per la garanzia dell’approvvigionamento finanziario delle truppe di milizia dell’esercito e provvede affinché le truppe possano tenere la propria contabilità. Queste sono controllate in entrata, consolidate e riprese nella contabilità della Confederazione.
Secondo il capoverso 3 il CDF è, come sinora, l’organo superiore di revisione della contabilità dell’esercito.
Secondo l’articolo 27 OAE i contabili militari conservano i propri documenti per cinque anni. Per questo motivo nel capoverso 4 è stato ripreso un termine di prescrizione di
26 RS 611.00 43/57