Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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Cpv. 5: questo capoverso completa la disposizione dell’articolo 47 capoverso 6 secondo cui su richiesta ai membri del personale militare può essere conferito un grado inferiore. Per la nuova funzione dev’essere assolta la relativa istruzione.

Art. 106 rubrica, cpv. 1 e 2 e cpv. 3 e 4

La modifica dei capoversi 1 e 2 concerne soltanto il testo italiano. Come nella rubrica il termine «fornitura» viene adeguato alla legislazione in materia di appalti pubblici e sostituito con il termine «acquisti».

Dal punto di vista del DDPS e dell’UFGP (segnatamente l’Ufficio federale della giustizia), la regola degli affari di compensazione concerne anche importanti disposizioni normative. Per questo motivo occorre creare una base giuridica in una legge in senso formale che non si limiti a delegare la competenza di emanare ulteriori disposizioni all’autorità che emana l’ordinanza, ma che stabilisca anche il quadro per la regolamentazione degli affari di compensazione. La nuova regolamentazione contiene due elementi centrali in questo senso:

da un lato, i principi centrali riguardanti gli affari di compensazione nel quadro degli acquisti di armamenti vengono fissati a livello di legge. Tra questi rientrano, tra l’altro, l’obiettivo degli offset, ossia il rafforzamento della base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB) della Svizzera. La legge stabilisce inoltre quali imprese e istituti di ricerca sono ammessi per gli offset nonché l’importo massimo degli impegni in materia di affari di compensazione. Al riguardo si applica il principio secondo cui gli impegni in materia di compensazione possono corrispondere al massimo al valore contrattuale dell’acquisto. Inoltre viene stabilito il principio secondo cui per la conclusione degli affari di compensazione tutte le regioni del Paese debbano essere considerate in modo adeguato e in funzione delle loro possibilità economiche.

Dall’altro lato il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni d’esecuzione relative agli affari di compensazione che disciplinano in dettaglio l’organizzazione, le competenze e la procedura per lo svolgimento degli affari di compensazione.

Art. 109c Ricerca e innovazione

La nuova regolamentazione dovrà permettere al DDPS, a complemento degli strumenti di diritto in materia di appalti pubblici che promuovono l’innovazione e la ricerca secondo la LAPub e la LPRI, nell’ambito della politica di sicurezza, di gestire corrispondenti attività nel settore della ricerca e dell’innovazione e di partecipare a programmi di promozione esistenti di terzi. I mezzi per queste attività saranno messi a disposizione dai crediti autorizzati. Con la partecipazione a programmi di promozione esistenti dovrà essere possibile utilizzare strumenti di terzi per lo sviluppo di soluzioni specifiche per il DDPS.

Il DDPS garantisce gli accordi e il coordinamento con gli strumenti di promozione della ricerca e dell’innovazione esistenti della Confederazione ai fini di un impiego economico ed efficiente dei mezzi pubblici.

Art. 113 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco), 3

lett. a, abise c nonché 5 lett. c

Il capoverso 1 è completato con «una persona soggetta all’obbligo di leva». Ciò significa che in futuro il controllo di sicurezza relativo alle persone sarà eseguito anche per queste persone allo scopo di identificare tempestivamente il potenziale di violenza ed eventuali rischi per la sicurezza.