Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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Per quanto concerne il capoverso 2 e il capoverso 3 lettera c il testo tedesco viene formulato in modo non sessista, mentre in italiano il capoverso 3 lettera c è formulato in maniera generale.
Ora il DDPS può esaminare al momento del reclutamento (cpv. 3 lett. a) se sussistono segni o indizi per un abuso di armi oppure, come sinora, prima della prevista consegna o cessione in proprietà dell’arma (cpv. 3 lett. abise c).
Nel capoverso 5 lettera c il «sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato» che non esiste più è sostituito da «INDEX SIC». Si tratta di un mero adeguamento terminologico, per i diritti di consultazione delle autorità di verifica non cambia nulla.
Art. 126 cpv. 5 e 6
In entrambi i capoversi vengono riprese le disposizioni dell’articolo 98 OAE-AF che attribuiscono al DDPS il diritto di acquistare fondi o costituire a tal fine diritti reali.
Art. 126c cpv. 1, art. 129 cpv. 3 primo periodo, titolo prima dell’art. 131, art. 134 cpv. 1 e art. 139 cpv. 3 primo periodo
Il testo tedesco viene formulato in modo non sessista.
Art. 131 cpv. 1 e 3
Nel capoverso 1 l’attuale regolamentazione viene completata in modo che i locali e le piazze necessari e adatti, con le installazioni e gli utensili indispensabili, vengano messi a disposizione della truppa. Questo disciplinamento è ripreso dall’articolo 33 OAE-AF. Nel rapporto con i Comuni, tale complemento non comporta alcun cambiamento della prassi.
Qualora dall’acquartieramento dovessero risultare pretese litigiose, il potere decisionale spetta alla BLEs che può prevedere indennità (cpv. 3). La procedura si orienta all’articolo 142.
Titolo del capitolo 7
Trattamento di dati personali e procedure elettroniche
Il titolo del capitolo 7 deve essere modificato in «Trattamento di dati personali e procedure elettroniche» sulla base della nuova regolamentazione dell’articolo 147.
Art. 147 Procedure elettroniche
Il nuovo articolo 147 disciplina l’impatto della digitalizzazione. Se sinora le procedure analogiche contraddistinguono lo scambio di informazioni tra cittadini e amministrazione militare con numerosi formulari, in futuro la maggior parte delle procedure scritte si terrà soltanto in modo digitale grazie al sistema d’informazione Gestione dei servizi (cpv. 1).
Il concetto «procedure scritte» si applicherà anche alle procedure digitali, in quanto il carattere scritto non dipende dal supporto di dati (cartaceo o digitale) ma dalla leggibilità, per il destinatario, dei dati trasmessi. Il sistema d’informazione Gestione dei servizi è responsabile della leggibilità dei dati per i rispettivi destinatari. Fatte salve alcune eccezioni (prima e fuori del servizio e affari di servizio) le procedure scritte si terranno unicamente in forma digitale (cpv. 2). A livello di ordinanza, a tutti coloro che non vogliono o non possono comunicare in modo digitale verrà offerta un’alternativa (ad