Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine
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litari secondo l’articolo 100a della legge militare. Di conseguenza questi organi vanno citati quali istanze preliminari in una nuova lettera hbis.
4.3 Codice penale militare
Art. 3 cpv. 1 n. 6
Viene inserito l’acronimo per la legge militare «LM», affinché possa essere utilizzato negli articoli 81 segg.
Art. 81 cpv. 1 lett. abis, art. 82 cpv. 1 lett. abise art. 83 cpv. 1 lett. abis
Anche i corsi di tiro secondo l’articolo 63 capoverso 5 LM sono ora considerati convocazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 26 LM. Di conseguenza anche gli articoli 81–83 CPM devono essere debitamente adeguati.
4.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’infor-
mazione in seno al DDPS
Art. 2b lett. b, c, cbis, d e gbisnonché art. 179s–179x (sistema d’informazione Sport)
Sulla base dell’ordinanza del 16 dicembre 200928 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM), il sistema d’informazione Sport (ISport) dovrà essere gestito a titolo sperimentale con un numero limitato di persone. Il sistema ISport permette di rilevare, valutare, sorvegliare e prevedere dati concernenti la forma, la capacità attitudinale, la resistenza allo stress e la salute. In futuro queste funzionalità e possibilità dovranno essere messe a disposizione di tutte le persone soggette all’obbligo di leva e ai militari, a tutto il personale militare, ai collaboratori dell’Aggruppamento Difesa e ad altri partecipanti a titolo volontario. Queste persone potranno rendere noti volontariamente i propri dati per gli scopi di cui all’articolo 179t e sottoporli a valutazione.
I dati da rendere noti sono principalmente dati concernenti la salute (cfr. art. 179u) e quindi dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c numero 2 della legge federale del 25 settembre 202029 sulla protezione dei dati. Di conseguenza per il trattamento dei dati da parte di organi federali è necessaria una base legale in una legge in senso formale (cfr. art. 34 cpv. 1 e 2 lett. a LPD). Questa base legale viene creata con i nuovi articoli 179s–179x. Siccome i dati concernenti la salute vengono inoltre valutati automaticamente per mezzo di algoritmi computerizzati e si effettua quindi una «profilazione» secondo l’articolo 5 lettera f LPD, la base legale necessaria secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera b LPD dev’essere creata in una legge in senso formale nell’articolo 2b con i relativi complementi.
Art. 17 cpv. 4ter
Nella prassi l’attuale la durata di conservazione si è rivelata troppo breve e deve quindi essere estesa a un mese.
Art. 17b frase introduttiva, 17c cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3, 17e cpv. 1 e 17f
In questi articoli della LSIM concernenti il sistema d’informazione Gestione dei servizi (GDS), che rappresenta allo stesso tempo una piattaforma di informazione se-
28 RS 510.911
29 RS 235.1