Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine

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‒ L’avvocato ha il diritto di scegliere il provvedimento di compensazione. Se sceglie la prova attitudinale, cosa improbabile, l’allegato non si applica. Se sceglie il periodo di adattamento, questo deve durare almeno tre anni, periodo che può essere ridotto se l’avvocato è in grado di dimostrare di avere un’esperienza professionale rilevante nel diritto dello Stato ospitante (A.3 par. 2 lett. c).

‒ Durante il periodo di adattamento l’avvocato ha il diritto di essere iscritto all’albo dall’autorità competente, in modo da poter esercitare subito la sua professione utilizzando il titolo del proprio Stato di origine. Tuttavia, l’autorità dello Stato ospitante può limitare l’esercizio della professione (A.3 par. 2 lett. e). In Svizzera questa limitazione è già prevista dall’articolo 23 LLCA. Nel Regno Unito queste limitazioni sono più importanti, benché limitate alla durata del periodo di adattamento. A seconda dell’autorità di regolamentazione, le restrizioni possono riguardare in particolare l’esercizio del diritto di patrocinare, la conduzione del contenzioso, le attività relative ai trasferimenti di proprietà terriere, le attività testamentarie, le attività notarili e l’amministrazione di asseverazioni4.

‒ Se l’avvocato non soddisfa i requisiti previsti per gli avvocati dello Stato ospitante, come quello della buona condotta, l’autorità può rifiutare l’iscrizione (A.3, par. 2 lett. b). Questa norma replica l’articolo 2.6 dell’Accordo.

‒ Il periodo di adattamento si svolge sotto il titolo dello Stato di origine ed è soggetto alle regole della prassi dello Stato ospitante (A.3 par. 2 lett. d e f).

‒ Al termine del periodo di adattamento, l’avvocato ha pieno accesso alle attività professionali dello Stato ospitante e può utilizzare il titolo professionale di tale Stato (A.4).

L’allegato prevede infine che, in caso di sua modifica, debba essere rispettato un periodo di dodici mesi per consentire agli organi di regolamentazione e ai beneficiari di adeguarsi e di adottare le dovute misure.

L’allegato A regola il riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio permanente della professione di avvocato nell’altra Parte. Esso non conferisce direttamente il diritto di prestare servizi ai sensi degli articoli 21 e 22 LLCA, né dà diritto a un permesso di soggiorno o a un’autorizzazione di lavoro (cfr. art. 2.2 lett. a, risp. art. 3.1).

Questo specifico regime per gli avvocati va ben oltre quello che il Regno Unito ha concordato con gli Stati dell’UE o dell’AELS/SEE. In particolare, consente all’avvocato svizzero di dedicarsi a tutti gli aspetti di questa professione una volta completato il periodo di adattamento. La sua attività non sarà limitata alla pratica del diritto internazionale pubblico o del diritto del Paese di origine, come per gli avvocati dell’ UE o dell’AELS/SEE. L’allegato rappresenta quindi un vantaggio comparativo molto interessante per gli avvocati di entrambe le Parti.

4 Modifiche di leggi federali

4.1 Attuazione dell’Accordo nella LLCA

Per attuare l’Accordo con il Regno Unito occorre modificare la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA, RS 935.61), perché è l’unica legge federale che recepisce gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nonostante il loro carattere autoesecutivo («self-executing»).

La LLCA sarà adattata solo superficialmente. Dal punto di vista formale, l’obiettivo è mantenere un testo giuridico semplice. Dal quello materiale, bisogna tenere conto del fatto che il futuro regime per gli avvocati britannici è ancora ampiamente modellato sul regime applicabile agli avvocati dell’UE/AELS. Il

4 Dall’inglese: «the exercise of a right of audience, the conduct of litigation, reserved instrument activities, probate activities, notarial activities and the administration of oaths».