Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine

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Articolo 2.4 Condizioni per il riconoscimento

Questa disposizione sancisce che il riconoscimento può essere rifiutato solamente per tre motivi:

‒ differenza sostanziale nella formazione e rifiuto di adottare o mancato superamento dei provvedimenti di compensazione;

‒ differenze nei settori di attività e rifiuto di adottare o mancato superamento dei provvedimenti di compensazione;

‒ differenze tali che i provvedimenti di compensazione equivalgono a una riqualificazione.

Queste tre condizioni sono attualmente già note alle autorità preposte al riconoscimento, che le applicano a norma della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30 set. 2005, pag. 22.

Articolo 2.5 Provvedimenti di compensazione

Questa disposizione si basa sul sistema attuale, ma con una differenza sostanziale, e cioè che la scelta tra periodo di adattamento e prova attitudinale non è lasciata al richiedente, come avviene nell’UE, ma spetta alle autorità competenti (paragrafo 2 – a prescindere dal regime specifico per gli avvocati definito nell’allegato A). Questa disposizione faciliterà il lavoro delle autorità, in quanto non dovranno elaborare sistematicamente due modalità di compensazione.

Il paragrafo 3 è necessario soprattutto per il Regno Unito, le cui autorità di regolamentazione dovranno attuare l’Accordo nella loro legislazione. In Svizzera, le norme nazionali prevedono in ogni caso l’obbligo sistematico di motivare una decisione.

Articolo 2.6 Altre condizioni

Secondo l’articolo 2.6 è possibile rifiutare completamente il riconoscimento delle qualifiche professionali se l’accesso a una professione e il suo esercizio sono soggetti a condizioni specifiche e se il richiedente non le soddisfa. L’Accordo si riferisce in questo caso a tutte le condizioni accessorie, tra cui l’obbligo di dimostrare la propria buona condotta, l’obbligo di essere assicurati, in particolare per la responsabilità civile, le condizioni relative ai locali in cui viene esercitata la professione e l’obbligo di dimostrare l’assenza di fallimento. Questa disposizione intende garantire il pari trattamento, vale a dire la non discriminazione nei confronti dei professionisti dell’altra Parte. Questi sono quindi soggetti alle stesse condizioni, né più né meno, dei propri professionisti.

Le possibili condizioni a cui il professionista sarà soggetto sono menzionate all’articolo 2.8, che mira in particolare a informare i richiedenti quando presenteranno una domanda.

Articolo 2.7 Procedura applicabile alla domanda

L’articolo 2.7 contiene disposizioni procedurali simili a quelle già applicate nell’ambito del CRA. Questo articolo intende garantire che le autorità non richiedano documenti che non sono necessari ai fini di un trattamento efficiente della domanda, né in relazione alle qualifiche professionali (par. 2), né agli altri requisiti dell’articolo 2.6 (par. 3).

Il paragrafo 4 riguarda la certificazione delle copie, con la quale le Parti rinunciano alla postilla della Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

I paragrafi 6 e 7 disciplinano la trasmissione dei dati personali. I due paragrafi stabiliscono che lo scambio di questi dati è disciplinato dal diritto nazionale delle Parti. L’Accordo non prevede quindi nessun obbligo formale per le autorità di fornire dati sensibili, che non sarebbero comunque necessari in quanto spetta al richiedente dimostrare di essere in regola e di non aver subito condanne o limitazioni nell’esercizio della sua professione nel Paese di origine.

Articolo 2.8 Informazioni

L’articolo 2.8 elenca le informazioni che le Parti devono mettere a disposizione dei professionisti. In Svizzera queste informazioni saranno centralizzate sul sito Internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione . Nel Regno Unito, invece, in linea di principio, spetterà a ciascun regolatore competente adempiere a tale obbligo.

Articolo 2.9 Competenze linguistiche

L’articolo 2.9 stabilisce i casi in cui può essere richiesta una prova delle competenze linguistiche. Corrisponde in larga misura alla prassi attuale, con la differenza che il test linguistico non deve