Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine

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Il Consiglio federale non dispone di una base legale formale che lo autorizzi a concludere autonomamente il presente Accordo. Inoltre, per quanto concerne il suo contenuto e la sua portata, l’Accordo in questione non può essere considerato un trattato di portata minore che può essere concluso esclusivamente dal Consiglio federale ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Pertanto, il presente Accordo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione.

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge sulla consultazione (LCo), occorre indire procedura di consultazione sui trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

La modifica della LLCA consente di attuare l’Accordo con il Regno Unito, perché è l’unica legge federale che recepisce gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nonostante il loro carattere auto-esecutivo.

6.1.2 Delega di competenze legislative

Il progetto di modifica della LPMed e della LLCA si basa sull’articolo 95 capoverso 1 Cost., che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata; quello riguardante la LPSan e la LPPsi sull’articolo 117a capoverso 2 lettera a Cost., secondo cui la Confederazione emana prescrizioni concernenti la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l’esercizio delle stesse.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La conclusione dell’Accordo non è in contrasto con gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell’UE o con i suoi obiettivi di politica europea. In particolare, è compatibile con l’ALCP e con altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, sono considerate norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Infine, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

Il presente Accordo internazionale disciplina l’accesso alle professioni regolamentate. Stabilisce quindi disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.). La sua attuazione richiede inoltre una modifica della LLCA. Il decreto federale che approva l’Accordo è pertanto soggetto a referendum secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.