Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine
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professioni regolamentate. L’Accordo permette di mantenere un regime semplice ed efficace per il riconoscimento delle qualifiche professionali, basato sull’attuale sistema.
Più in generale, l’Accordo consentirà ai titolari di un diploma svizzero di essere riconosciuti nel Regno Unito secondo modalità non ancora previste per nessun altro Paese. La possibilità di concludere degli ARR rafforzerà la collaborazione tra gli attori coinvolti.
D’altra parte, l’introduzione di una norma di delega al Consiglio federale faciliterà la conclusione di accordi sul riconoscimento delle qualifiche professionali e questo faciliterà il lavoro delle autorità in un settore particolarmente tecnico.
5.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e le altre autorità di riconoscimento
L’Accordo non ha ripercussioni sulle finanze sul personale della Confederazione e delle altre autorità di riconoscimento svizzere. Poiché le autorità federali, cantonali e persino comunali riconoscono già le qualifiche britanniche, continueranno a farlo su una base giuridica diversa. Per quanto riguarda gli avvocati, il regime continuerà a essere modellato sul meccanismo applicabile agli avvocati dell’UE/AELS, per cui non si prevedono conseguenze particolari.
Non vi è nulla che lasci presumere che le qualifiche riconosciute automaticamente in virtù del CRA richiedano ora l’adozione di provvedimenti di compensazione complicate. È quindi improbabile che le domande di riconoscimento saranno più complesse da trattare.
Data la natura auto-esecutiva dell’Accordo non è necessario adattare le basi giuridiche federali o cantonali. Sarà sufficiente adeguare la LLCA vista la sua particolare natura. Eventuali adeguamenti di ordinanze dovranno essere effettuati dalle autorità federali competenti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Il testo dell’Accordo non ha ulteriori ripercussioni sui Cantoni o i Comuni. Non crea per questi enti nuovi compiti d’esecuzione, dato l’attuale regime del CRA. L’Accordo non ha alcun impatto sulla divisione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società
L’Accordo scongiura il rischio di un’erosione dei diritti al termine del periodo transitorio del CRA. Permetterà ai professionisti (liberi professionisti e dipendenti distaccati dalle aziende) di continuare ad avere accesso alle professioni regolamentate nel Regno Unito. Questo garantisce la competitività della piazza economica svizzera e la rafforza rispetto ai concorrenti dell’UE e dell’AELS, che attualmente non dispongono di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali ampiamente applicabile, ad esempio nel contesto della prestazione di servizi, ma anche in quello dello stabilimento o di un programma di mobilità per giovani professionisti.
I regimi specifici per alcune professioni, come quelli per gli avvocati, o la possibilità di concludere degli ARR o di aggiungere degli allegati al presente Accordo rafforzeranno l’economia svizzera e contribuiranno a promuovere la competitività internazionale degli istituti di formazione svizzeri.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità e basi giuridiche
6.1.1 L’Accordo e la sua attuazione nella LLCA
Il progetto di Accordo si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale svizzera (Cost., RS 101), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. Inoltre, l’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., infine, l’Assemblea federale ha la competenza di approvare questi trattati, salvo quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge sul Parlamento [LParl] (RS 171.10) e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA] (RS 172.010).