Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine
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L’Accordo riguarda professioni che in Svizzera sono regolamentate dalla Confederazione, dai Cantoni e, se del caso, dai Comuni. Il riconoscimento è obbligatorio solo per queste professioni. Si applicherà ai titolari di una qualifica professionale svizzera o britannica. Solo un accordo di questo tipo permette di accedere a professioni per le quali è richiesta una formazione specifica. Si tratta quindi di un elemento indispensabile per permettere a professionisti e imprese svizzeri di svolgere attività internazionali.
Inoltre, questo Accordo riguarda i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito e i prestatori di servizi nell’ambito dell’AMPS o di un futuro accordo di libero scambio, oppure i giovani professionisti che beneficerebbero di un «accordo per stagisti»3 concluso dalle Parti.
3 Commento alle disposizioni
3.1 Disposizioni dell’Accordo
Articolo 1.1 Campo d’applicazione territoriale
L’Accordo si applica, da un lato, alla Svizzera e, dall’altro, a Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Non riguarda i territori britannici d’oltremare né le Dipendenze della Corona britannica, ossia le Isole di Guernsey, Jersey e Man.
Articolo 1.2 Rapporto con altri accordi internazionali
Questa disposizione fa riferimento agli accordi pertinenti di cui entrambe le Parti sono firmatarie. I riferimenti agli accordi commerciali come l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio GATS (RS 0.632.20) sono ugualmente pertinenti, perché questi tipi di trattati disciplineranno in futuro la circolazione delle persone per le attività economiche tra le Parti, non essendo previsto un accordo che contempli in particolare la questione dello stabilimento.
Il paragrafo 2 conferma che le attività previste al capitolo 3 dell’AMPS sono state realizzate. Tale capitolo era stato inserito nell’AMPS in vista dei negoziati per un accordo sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Al Gruppo di lavoro AMPS subentrerà pertanto il Comitato misto dell’Accordo.
Le Parti hanno rinunciato a citare in dettaglio altri accordi speciali o preferenziali che potrebbero consentire l’accesso a professioni regolamentate a titolo di lex specialis. Questi accordi sono coperti dalle disposizioni «nonché da ogni altro accordo internazionale rilevante al quale le Parti siano aderenti». Questo riguarda in particolare i servizi aerei.
Articolo 1.3 Trasparenza
La disposizione sulla trasparenza mira a garantire che i cittadini dispongano delle informazioni necessarie per attuare il presente Accordo. Il paragrafo 2 intende garantire un dialogo dinamico tra le autorità competenti e i richiedenti, mentre il paragrafo 3 consente alle Parti di non rivelare dati personali la cui divulgazione ostacolerebbe l’applicazione della legge, sarebbe contraria all’interesse pubblico o pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di un operatore economico.
Articolo 1.4 Eccezioni in materia di sicurezza
Questa eccezione deriva dal GATS e consente alle Parti di derogare all’Accordo in alcune situazioni eccezionali imputabili alla loro politica di sicurezza. L’obiettivo è tutelare i loro interessi fondamentali in materia di sicurezza. La disposizione stabilisce inoltre una coerenza con gli accordi precedenti, considerato che la prassi delle Parti è quella di includere queste eccezioni in tutti i loro accordi concernenti in particolare i servizi.
Articolo 2.1 Definizioni
Le definizioni si basano su concetti già noti che le autorità competenti di entrambe le Parti conoscono bene. È tuttavia opportuno chiarire alcuni termini:
3 Accordi di scambio per giovani professionisti (stagisti) che permettono loro di richiedere un’autorizzazione di lavoro in Svizzera per perfezionare le loro competenze professionali e linguistiche.