Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine
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Compendio
Per oltre vent’anni la Svizzera e il Regno Unito hanno riconosciuto reciprocamente le qualifiche professionali nel quadro dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP). Nell’ambito dell’attuazione della strategia «Mind the gap», le Parti hanno concordato di mitigare le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit). L’Accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Citizens’ Rights Agreement; CRA) mantiene quindi il regime dell’ALCP applicabile per una fase transitoria di quattro anni a partire dall'entrata in vigore effettiva della Brexit, ossia il 1° gennaio 2020. La Svizzera e il Regno Unito hanno così manifestato la volontà di mantenere un rapporto privilegiato per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali. La fase transitoria di quattro anni era riservata alle relazioni tra Svizzera e Regno Unito, in quanto né i cittadini dell’UE né quelli dell’AELS/SEE beneficiavano di una tale soluzione.
Le Parti hanno voluto mantenere questi legami speciali per definire un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali a partire dalla scadenza del periodo transitorio, ossia dal 1° gennaio 2025. In Svizzera, questa posizione è stata una conseguenza della strategia «Mind the gap» adottata dal Consiglio federale nel 2018. Svizzera e Regno Unito hanno quindi negoziato un Accordo per garantire il riconoscimento permanente delle loro qualifiche professionali. Il risultato di questi negoziati è ora sottoposto a consultazione.
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali («Accordo») è stato concepito per consentire ai professionisti dei due Paesi di accedere alle rispettive professioni regolamentate. Permetterà ai professionisti e alle imprese svizzeri di mantenere l’accesso alle attività regolamentate nel Regno Unito. In assenza di un tale accordo, l’accesso alle professioni regolamentate dipenderebbe da procedure nazionali eterogenee e di competenza delle numerose autorità di regolamentazione del Regno Unito, e questo senza alcuna garanzia di diritto pubblico internazionale.
L’Accordo prevede un sistema generale di riconoscimento che ricalca da vicino quello in vigore quando il Regno Unito era ancora membro dell’UE, in quanto copre tutte le professioni regolamentate e consente ai regolatori o alle autorità competenti di esaminare le qualifiche professionali per garantire il rispetto dei requisiti nazionali. I cittadini ottengono una garanzia di riconoscimento abbastanza ampia, ma l’autorità competente mantiene la possibilità di imporre loro dei provvedimenti di compensazione (prova attitudinale o periodo di adattamento) se rileva differenze sostanziali nella formazione. L’Accordo consentirà inoltre alle autorità competenti di definire regimi preferenziali per una specifica professione, concludendo accordi di riconoscimento reciproco (ARR) o aggiungendo allegati al presente Accordo. In Svizzera l’Accordo delega questa competenza al Consiglio federale. Un allegato di questo tipo, riguardante la professione di avvocato, fa parte del progetto posto in consultazione e riprende in larga misura l’attuale sistema del CRA.
Con questo Accordo la Svizzera sarà l’unico Paese ad aver concluso con il Regno Unito un Accordo completo sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’Accordo garantisce il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutti i casi in cui un professionista chiede di accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte, ad esempio in caso di stabilimento (sempre che la legislazione nazionale lo consenta), in caso di prestazione di servizi nell’ambito dell’Accordo temporaneo del 14 dicembre 2020 sulla mobilità dei prestatori di servizi (o di un futuro accordo di libero scambio) oppure nel caso di qualsiasi altro accordo che le Parti concluderanno in futuro. Il livello garantito nella parte generale dell’Accordo corrisponde a quello dell’Accordo di libero scambio del 2021 tra Regno Unito e Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L’allegato sulla professione di avvocato offre un vantaggio comparativo mai raggiunto prima, perché al termine di un periodo di adattamento gli avvocati svizzeri saranno gli unici a poter applicare l’intero diritto anglosassone in virtù di un titolo britannico.
A seconda dei risultati della consultazione, l’Accordo sarà sottoposto per approvazione dell’Assemblea federale. Potrebbe quindi entrare in vigore nel gennaio 2025.
Il progetto sottoposto a consultazione comprende una seconda parte, che consiste nella modifica di quattro leggi federali: la LPMed, la LPPsi, la LPSan e la LLCA. L’obiettivo è consentire al Consiglio federale di concludere trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.