Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine

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1.3 Svolgimento ed esito dei negoziati, firma dell’Accordo

La vicinanza geografica del Regno Unito e della Svizzera e i loro sistemi di formazione rinomati, consolidati e orientati verso l’esterno hanno indotto entrambe le Parti, già a partire dal 2017, a prendere in considerazione un futuro regime di regolamentazione delle qualifiche professionali dopo la Brexit.

La conclusione del CRA nel febbraio 2019 ha relativizzato la necessità di concludere rapidamente un nuovo accordo vista la possibilità di beneficiare del regime dell’ALCP (RS 0.142.112.681) fino alla fine del 2024 (periodo di transizione di quattro anni dopo l’effettiva uscita del Regno Unito dall’UE). I negoziati sono stati formalmente avviati con la negoziazione dell’Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (AMPS, RS 0.946.293.671.2). Non erano però basati su un mandato specifico, bensì sulla strategia «Mind the gap» del Consiglio federale, ritenuta sufficiente a tal fine (cfr. n. 1.4). Su iniziativa del Regno Unito, le Parti hanno cercato una soluzione nel quadro dell’AMPS. Vista la necessità di concludere rapidamente l’AMPS e consapevoli del regime di riconoscimento transitorio in vigore ancora fino al 31 dicembre 2024, le Parti hanno concordato di proseguire i negoziati sulle qualifiche professionali nell’ambito di un gruppo di lavoro (cfr. art. 16 AMPS).

I negoziati si sono conclusi nel mese di aprile 2023 e l’Accordo è stato firmato il 14 giugno 2023. Fatti salvi i risultati della consultazione pubblica, il testo sarà sottoposto all’Assemblea federale per approvazione.

1.4 Rapporto con la strategia «Mind the gap» del Consiglio federale

Nelle sue priorità della strategia «Mind the gap», il Consiglio federale ha qualificato come elevata la rilevanza del mantenimento di un regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, secondo la decisione del 19 ottobre 20162. La suddetta strategia mira a stabilire un regime successivo che garantisca la continuità giuridica e il mantenimento degli stessi diritti e obblighi reciproci anche dopo la Brexit. Gli obiettivi politici prioritari sono quindi la certezza del diritto e il consolidamento delle relazioni con il Regno Unito.

Oltre alla continuità giuridica, la strategia «Mind-the-gap» prevede anche un possibile ampliamento e approfondimento delle relazioni con il Regno Unito, sempre che un tale sviluppo sia reciprocamente auspicabile e fattibile.

L’Accordo proposto soddisfa gli obiettivi prestabiliti in quanto mantiene un sistema di riconoscimento applicabile a tutte le professioni regolamentate, basato sul sistema generale di riconoscimento in vigore nell’ambito dell’ALCP e successivamente del CRA. Per quanto riguarda l’approfondimento delle relazioni con il Regno Unito, l’Accordo consente di definire regimi preferenziali per alcune professioni attraverso accordi di riconoscimento reciproco (ARR) o allegati all’Accordo stesso, che costituirebbero un ulteriore avvicinamento allo status quo ante. Ad oggi, il Regno Unito non ha concluso accordi di questo tipo con nessun altro Paese. L’Accordo è unico nel suo genere anche perché la Svizzera sarà così il solo Paese disporre di un trattato autonomo sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Regno Unito al di fuori di un accordo di libero scambio.

2 Presentazione dell’Accordo

L’Accordo prevede un regime di riconoscimento permanente che manterrà essenzialmente il sistema che le Parti applicano attualmente attraverso il CRA. Esso prevede:

‒ un regime generale applicabile a tutte le professioni regolamentate con un confronto tra i cicli di formazione e, se del caso, provvedimenti di compensazione;

‒ la possibilità di aggiungere allegati all’Accordo o di concludere degli ARR con le autorità di regolamentazione del Regno Unito per definire regole più favorevoli per alcune professioni; e

‒ norme specifiche per gli avvocati, che già beneficiano di un regime speciale in virtù del CRA (cfr. allegato A dell’Accordo).

2 Allegato I (solamente in tedesco): Prioritäten hinsichtlich eines zukünftigen Nachfolgeregime Schweiz-UK