Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
necessariamente essere disgiunto dalla procedura di riconoscimento stessa, come previsto dall’ALCP. A differenza dell’AMPS, che non contempla tale requisito, questa disposizione riconosce che la conoscenza di una lingua locale può essere essenziale per l’esercizio di alcune professioni regolamentate.
Articolo 2.12 Accordi settoriali specifici
Per alcune professioni l’Accordo prevede un regime preferenziale. L’articolo 2.12 consente di migliorare il sistema con l’andare del tempo. È ad esempio possibile concordare per una determinata professione il riconoscimento automatico, provvedimenti di compensazione standardizzati o procedure più efficienti. Questi accordi possono assumere due forme:
‒ un allegato al presente Accordo, simile a quello proposto per gli avvocati;
‒ un accordo di reciproco riconoscimento (di seguito «ARR»).
Questi strumenti mirano a definire, in aree d’interesse reciproco, regole che garantiscano procedure più efficienti e prevedibili per il richiedente (requisiti, durata della procedura, ecc.).
Gli accordi (allegato o ARR) sono conclusi, per quanto riguarda il Regno Unito, dalle autorità di regolamentazione a cui è stata conferita la facoltà di farlo in una legge nazionale (par. 2). Per la Svizzera si tratta invece di delegare al Consiglio federale la competenza di concludere tali accordi autonomamente, sotto forma di un nuovo allegato all’Accordo o un ARR (par. 3).. Il paragrafo 4 specifica gli elementi che un allegato o un ARR può contenere e circoscrive quindi la delega di competenze del paragrafo precedente.
Capitolo 3 Disposizioni finali
Le ultime disposizioni riguardano il ruolo del Comitato misto (art. 3.1). Per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo e assicurare che il suo spirito sia rispettato, le Parti hanno optato per un Comitato misto forte, con un ampio ventaglio di funzioni. Si tratta tuttavia di un organo puramente politico, privo di funzioni giurisdizionali o decisionali.
L’articolo 3.2 prevede una modalità di monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo. Se una Parte ritiene che certi provvedimenti non rispettano l’Accordo, può esigere dall’altra Parte una presa di posizione formale.
Gli articoli da 3.3 a 3.6 contengono le consuete disposizioni sull’entrata in vigore, la modifica e la denuncia dell’Accordo. Idealmente, l’Accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2025, per evitare un vuoto giuridico una volta terminata la fase transitoria del CRA. Non può entrare in vigore prima di tale data, perché questo creerebbe un conflitto con il CRA. La data precisa in cui la Svizzera potrà notificare il completamento delle sue procedure interne dipenderà dall’approvazione da parte dell’Assemblea federale e dall’esito del referendum facoltativo. È però evidente che occorre fare tutto il possibile per garantire che l’Accordo entri in vigore quanto prima nel 2025.
3.2 Allegato sugli avvocati
L’Accordo comprende un allegato specifico per gli avvocati. Come per il CRA, le Parti hanno voluto mantenere un regime specifico per questa professione. L’inserimento di un apposito allegato per questa professione rappresenta un’eccezione, nel senso che successivamente potranno essere concordati altri regimi preferenziali. Tuttavia, poiché il Regno Unito ha 11 autorità di regolamentazione per questa professione, si è ritenuto più efficiente inserire direttamente un allegato piuttosto che dover negoziare con 11 parti diverse una volta che l’Accordo sarà entrato in vigore.
Rispetto al sistema generale di cui agli articoli 2.3–2.5, l’allegato sugli avvocati costituisce un regime preferenziale dell’Accordo. Questo regime consente agli avvocati svizzeri di esercitare la rappresentanza legale nel Regno Unito utilizzando il titolo di avvocato corrispondente, previa un periodo di adattamento. . La soluzione adottata tiene conto del fatto che in Svizzera e nel Regno Unito gli avvocati soggetti a provvedimenti di compensazione hanno sistematicamente scelto il periodo di adattamento. L’allegato all’Accordo consente al candidato di scegliere il periodo di adattamento anziché la prova attitudinale, e ne specifica le condizioni.
Il regime preferenziale dell’allegato sugli avvocati può essere riassunto come segue: