Progetto
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine
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Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen ´%ASFF_YYYY_IDª
Allegato
Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorit‡ di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale4,
in esecuzione della direttiva (UE) 2023/9775,
visto il messaggio del Consiglio federale del XXX6,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1La presente legge disciplina le condizioni e le modalit‡ dello scambio di informazioni disponibili tra le autorit‡ di perseguimento penale svizzere e quelle di altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Essa verte sulla:
a. trasmissione di informazioni su richiesta;
b. trasmissione spontanea di informazioni.
2Sono fatti salvi:
a. la legge federale del 20 marzo 19817 sull’assistenza internazionale in materia penale;
b. le convenzioni internazionali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale;
4RS 101
5Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, re-
lativa allo scambio di informazioni tra le autorit‡ di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, versione della GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1
6FF XXXX