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Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine

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4Si puÚ derogare ai termini summenzionati se lo scambio di informazioni necessita dell’autorizzazione di un’autorit‡ giudiziaria. La COA fedpol o la competente autorit‡ di perseguimento penale richiede d’ufficio tale autorizzazione e informa del ritardo lo Stato Schengen richiedente.

Art. 10 Raccolta di informazioni

1Le autorit‡ di perseguimento penale competenti comunicano, su richiesta, alla COA fedpol le informazioni disponibili che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla richiesta di un altro Stato Schengen.

2A tal fine, la COA fedpol trasmette alle autorit‡ di perseguimento penale competenti il contenuto integrale della richiesta e fissa loro un termine opportuno per la trasmissione delle informazioni disponibili al fine di poter rispondere alla richiesta.

3Se la richiesta dello Stato Schengen riguarda informazioni disponibili che non si riferiscono a reati sottoposti alla giurisdizione federale e che non sono trattate nel quadro dell’articolo 306 del Codice di procedura penale (CPP)10, le autorit‡ cantonali di perseguimento penale competenti le trasmettono alla COA fedpol, se il diritto cantonale lo prevede.

Art. 11 Richieste svizzere

1Le autorit‡ svizzere di perseguimento penale presentano le loro richieste di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati agli altri Stati Schengen per il tramite della COA fedpol.

2La richiesta deve essere redatta in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese e contenere le indicazioni necessarie di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a–h.

3La COA fedpol verifica se la richiesta adempie le condizioni di cui al capoverso 2. In caso contrario ne informa l’autorit‡ di perseguimento penale richiedente dandole l’opportunit‡ di completare la richiesta. Se le condizioni sono adempiute, trasmette la richiesta al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato.

4La COA fedpol trasmette le informazioni ricevute dall’altro Stato Schengen all’autorit‡ di perseguimento penale richiedente, richiamandone l’attenzione su eventuali restrizioni al loro utilizzo e sugli obblighi di mantenere il segreto.

Sezione 3: Trasmissione spontanea di informazioni

Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen

1Le autorit‡ svizzere di perseguimento penale possono trasmettere spontaneamente le informazioni disponibili alle autorit‡ di perseguimento penale competenti degli altri Stati Schengen, se hanno motivo di credere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

10 RS 312.0