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Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine

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c. gli accordi con l’Unione europea (UE) che prevedono espressamente lo scambio di informazioni tra autorit‡ di perseguimento penale sulla base di altri atti normativi dell’UE.

3La presente legge non pregiudica gli obblighi pi˘ rigorosi in materia di assistenza amministrativa nÈ le disposizioni pi˘ favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali che prevedono lo scambio di informazioni tra autorit‡ di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

a. Stato Schengen: Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1;

b. autorit‡ di perseguimento penale: autorit‡ legittimate dal diritto nazionale a ricorrere alla coercizione di polizia e a misure di polizia ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati;

c. autorit‡ di perseguimento penale designate: autorit‡ di perseguimento penale di altri Stati Schengen legittimate dal loro diritto nazionale a presentare richieste di informazioni direttamente ai punti di contatto nazionali in virt˘ dell’articolo 6;

d. informazioni disponibili: tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono importanti per le autorit‡ di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati e che:

1. sono registrati in sistemi di informazione ai quali il punto di contatto nazionale o un’autorit‡ di perseguimento penale puÚ accedere direttamente (disponibili direttamente), o

2. possono essere procurati dal punto di contatto nazionale o da un’autorità di perseguimento penale senza ricorso alla coercizione processuale presso autorit‡ di perseguimento penale, autorit‡ o privati (disponibili indirettamente).

Art. 3 Punto di contatto nazionale

1Lo scambio di informazioni ai sensi dalla presente legge si svolge esclusivamente tramite il punto di contatto nazionale.

2Quale punto di contatto nazionale, la Centrale operativa e d’allarme di fedpol (COA fedpol) assolve i compiti seguenti:

a. riceve e valuta le richieste di informazioni;

b. richiede chiarimenti o precisazioni in merito alle richieste di informazioni;

c. inoltra le richieste di informazioni alle competenti autorit‡ di perseguimento penale e coordina il trattamento di tali richieste;

d. trasmette informazioni agli Stati Schengen su richiesta o spontaneamente;