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Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine

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f. una spiegazione del legame tra lo scopo della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono le informazioni;

g. in casi urgenti, i motivi per i quali la richiesta Ë ritenuta urgente. Una richiesta Ë considerata urgente se:

1. le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza pubblica,

2. le informazioni sono necessarie per prevenire una minaccia imminente per la vita o l’integrit‡ fisica di una persona,

3. le informazioni sono necessarie per pronunciare una decisione che puÚ spaziare dal mantenimento di misure restrittive alla privazione della libert‡,

4. riguarda informazioni importanti per la prevenzione, l’accertamento e il perseguimento di reati che rischiano di perdere rilevanza se non sono comunicate immediatamente;

h. eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta.

3Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono adempiute o se il contenuto della richiesta deve essere chiarito, la COA fedpol lo comunica tempestivamente per iscritto al punto di contatto nazionale richiedente o all’autorit‡ di perseguimento penale designata dando l’opportunit‡ di completare la richiesta.

Art. 7 Risposta

1La COA fedpol risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le Ë stata presentata; richiama l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sugli obblighi di mantenimento del segreto.

2Se una richiesta Ë rifiutata, la COA fedpol informa l’autorit‡ richiedente del motivo di rifiuto entro il termine fissato dall’articolo 9.

3Nel rispondere alla richiesta di un’autorit‡ di perseguimento penale designata, la COA fedpol trasmette copia delle informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen in questione, sempre che ciÚ non comprometta un’indagine altamente sensibile o la sicurezza di una persona.

Art. 8 Motivi di rifiuto

1Lo scambio di informazioni Ë rifiutato se:

a. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 2;

b. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;

c. le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di reati;

d. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di compromettere il buon esito di un’indagine in corso o la sicurezza delle persone;