Progetto

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine

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Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen ´%ASFF_YYYY_IDª

e. rifiuta la trasmissione di informazioni agli Stati Schengen;

f. allestisce statistiche secondo l’articolo 15.

3La COA fedpol utilizza l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per scambiare informazioni con il punto di contatto e le autorit‡ di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen o con Europol.

4PuÚ servirsi di un altro canale di comunicazione sicuro se l’urgenza della trasmissione di informazioni, la necessit‡ di coinvolgere Stati terzi od organizzazioni internazionali oppure un incidente tecnico od operativo imprevisto lo richiede.

Art. 4 Protezione dei dati

1La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge presuppone che i dati siano esatti, completi e aggiornati.

2» limitata alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2.

3Per il resto, il trattamento di informazioni Ë retto dagli articoli 349a–349h del Codice penale (CP)8.

Art. 5 Sicurezza delle informazioni

La COA fedpol e le autorit‡ di perseguimento penale competenti provvedono affinchÈ il trattamento di informazioni classificate provenienti da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati rispetti la classificazione del diritto svizzero corrispondente o equivalente al pertinente livello di classificazione della richiesta.

Sezione 2: Trasmissione di informazioni su richiesta

Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen

1Le richieste da parte di altri Stati Schengen relative alla trasmissione di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati devono essere indirizzate alla COA fedpol.

2Le richieste di informazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni seguenti:

a. l’autorit‡ richiedente;

b. le informazioni richieste;

c. lo scopo per il quale sono richieste le informazioni;

d. una descrizione dei fatti del reato in questione;

e. i motivi oggettivi in base ai quali si presume che le autorit‡ di perseguimento penale dispongano delle informazioni richieste;

8 RS 311.0