Progetto
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine
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Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen ´%ASFF_YYYY_IDª
e. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di danneggiare indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica;
f. i dati personali richiesti non corrispondono alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2;
g. le informazioni richieste saranno utilizzate come prove dinanzi a un’autorit‡ giudiziaria;
h. la richiesta riguarda un crimine o un delitto che non Ë passibile di una pena detentiva superiore a un anno;
i. la richiesta riguarda un reato che non costituisce reato ai sensi del diritto svizzero;
j. le informazioni richieste sono state ottenute inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo che non ha acconsentito alla loro comunicazione. » fatto salvo l’articolo 349d capoverso 2 CP9;
k. l’accesso alle informazioni e la loro trasmissione devono essere autorizzati da un’autorit‡ giudiziaria e questa ha negato l’autorizzazione;
l. le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non pi˘ aggiornate;
m. le informazioni richieste sono state procurate o devono essere ottenute tramite la coercizione processuale oppure sono protette dal diritto nazionale;
n. le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorit‡ di perseguimento penale.
2Se il motivo di rifiuto riguarda soltanto una parte delle informazioni richieste, le altre informazioni devono essere trasmesse entro il termine previsto.
Art. 9 Termini
1Se le informazioni richieste sono disponibili direttamente in una banca dati (art. 2 cpv. 1 lett. d n. 1), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:
a. otto ore per le richieste urgenti;
b. sette giorni per le richieste non urgenti.
2Se le informazioni richieste sono disponibili soltanto indirettamente (art. 2 cpv. 1 lett. d n. 2), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:
a. tre giorni per le richieste urgenti;
b. sette giorni per le richieste non urgenti.
3Se sono richiesti complementi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, durante tale periodo il termine resta sospeso.