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Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine

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Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen ´%ASFF_YYYY_IDª

e. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di danneggiare indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica;

f. i dati personali richiesti non corrispondono alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2;

g. le informazioni richieste saranno utilizzate come prove dinanzi a un’autorit‡ giudiziaria;

h. la richiesta riguarda un crimine o un delitto che non Ë passibile di una pena detentiva superiore a un anno;

i. la richiesta riguarda un reato che non costituisce reato ai sensi del diritto svizzero;

j. le informazioni richieste sono state ottenute inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo che non ha acconsentito alla loro comunicazione. » fatto salvo l’articolo 349d capoverso 2 CP9;

k. l’accesso alle informazioni e la loro trasmissione devono essere autorizzati da un’autorit‡ giudiziaria e questa ha negato l’autorizzazione;

l. le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non pi˘ aggiornate;

m. le informazioni richieste sono state procurate o devono essere ottenute tramite la coercizione processuale oppure sono protette dal diritto nazionale;

n. le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorit‡ di perseguimento penale.

2Se il motivo di rifiuto riguarda soltanto una parte delle informazioni richieste, le altre informazioni devono essere trasmesse entro il termine previsto.

Art. 9 Termini

1Se le informazioni richieste sono disponibili direttamente in una banca dati (art. 2 cpv. 1 lett. d n. 1), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:

a. otto ore per le richieste urgenti;

b. sette giorni per le richieste non urgenti.

2Se le informazioni richieste sono disponibili soltanto indirettamente (art. 2 cpv. 1 lett. d n. 2), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:

a. tre giorni per le richieste urgenti;

b. sette giorni per le richieste non urgenti.

3Se sono richiesti complementi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, durante tale periodo il termine resta sospeso.

9 RS 311.0