Progetto

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 22 pagine

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Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen ´%ASFF_YYYY_IDª

2Devono trasmettere le informazioni disponibili se hanno motivo di credere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati gravi di cui all’allegato 3.

3La trasmissione di informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 Ë esclusa se sussiste uno dei motivi di cui all’articolo 8 capoverso 1.

4Le autorit‡ di perseguimento penale forniscono alla COA fedpol le informazioni previste per la trasmissione al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato, se riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o se sono trattate nel quadro dell’articolo 306 CPP11. Negli altri casi trasmettono le informazioni alla COA fedpol se il diritto cantonale lo prevede.

5La COA fedpol verifica che:

a. le informazioni siano redatte in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese;

b. adempiano le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a–h; e

c. non sussista alcun motivo di rifiuto ai sensi del capoverso 3.

6Se le condizioni di cui al capoverso 5 sono adempiute, trasmette le informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato; richiama l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sugli obblighi di mantenere il segreto.

Art. 13 Informazioni trasmesse da altri Stati Schengen

1La COA fedpol inoltra alle autorit‡ svizzere di perseguimento penale interessate le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

2Richiama l’attenzione delle autorit‡ di perseguimento penale su eventuali restrizioni all’utilizzo di tali informazioni e sugli obblighi di mantenere il segreto.

Sezione 4: Trattamento dei dati e statistiche

Art. 14 Trattamento dei dati

Per l’adempimento dei compiti assegnatele dalla presente legge, la COA fedpol puÚ trattare dati personali di cui all’allegato 2, compresi i dati degni di particolare protezione concernenti persone fisiche e giuridiche.

Art. 15 Statistiche

1La COA fedpol allestisce ogni anno statistiche sul numero di:

a. richieste di informazioni presentate;

11 RS 312.0