Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 16 pagine

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5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le risorse di personale richieste presso la Confederazione per l’accompagnamento del progetto in corso (fr. 540 000 / 3 ETP all’anno, per una durata determinata (2023–2025) e compensate internamente) sono iscritte nel preventivo 2023 e negli anni 2024 e 2025 del piano finanziario. Con il messaggio concernente la modifica della LPRI il Consiglio federale presenterà una valutazione consolidata del fabbisogno di personale per il futuro sostegno del progetto.

Le modifiche proposte comporteranno per l’autorità federale competente un onere amministrativo supplementare (p. es. un aumento del lavoro, ma anche compiti aggiuntivi relativi alla comunicazione, alla necessità di ulteriori locali e materiale), dovuto all’assunzione di compiti che finora spettavano alle autorità cantonali competenti in base al diritto vigente. Il fabbisogno di personale derivante da questo carico di lavoro supplementare sarà sottoposto a un’ulteriore valutazione nel quadro dell’elaborazione del messaggio. Il Consiglio federale ha già informato il Cantone di Ginevra, principale interessato, della propria intenzione di condurre con la sua collaborazione un’analisi dei trasferimenti di compiti, del loro impatto e delle possibili compensazioni, in modo che l’attuazione di questo piano settoriale sia quanto più neutrale possibile in termini di risorse ed equa per tutte le parti interessate. L’analisi e i relativi lavori saranno avviati nel corso del 2023.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Finora non sono state individuate conseguenze significative di natura sanitaria, sociale o ambientale in relazione alla modifica della legislazione prospettata: questa modifica mira a trasferire dal Cantone di Ginevra alla Confederazione la competenza per l’approvazione dei piani di parte delle costruzioni e degli impianti del CERN. In linea di principio il Cantone e i Comuni avranno sempre la possibilità di esprimersi sulle costruzioni e sugli impianti in questione nel corso della procedura di approvazione dei piani. La modifica prevista consentirà alla Svizzera di rafforzare il proprio sostegno allo sviluppo e alle attività del CERN, con conseguenti ripercussioni economiche favorevoli per il Cantone di Ginevra (cfr. n. 1.1.1 che menziona le ricadute positive sull’economia ginevrina).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La competenza della Confederazione di stabilire un piano settoriale per i progetti del CERN si fonda da un lato sull’articolo 64 capoverso 1 Cost. e dall’altro sull’articolo 81 Cost. L’articolo 64 capoverso 1 conferisce alla Confederazione il mandato di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. Questo articolo non basta, da solo, a giustificare la competenza di stabilire un piano settoriale; conferisce infatti alla Confederazione innanzitutto la competenza di promuovere la ricerca, la quale si concretizza attraverso la possibilità di fornire aiuti finanziari agli istituti di ricerca (Thürer, Aubert, Müller, Droit constitutionnel suisse, 2001, pag. 461). L’articolo 81 Cost. permette, nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, di realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione. Sebbene anche questo articolo non sia sufficiente, da solo, a giustificare la competenza della Confederazione ai fini della definizione del piano settoriale per i progetti del CERN, esso adempie tale compito in combinazione con l’articolo 64 capoverso 1 Cost. (UFG, parere giuridico «CERN: Plan sectoriel et FCC», 7 luglio 2020). Sostenere le costruzioni e gli impianti del CERN rappresenta effettivamente per la Svizzera un interesse pubblico.